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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Lecco - Sez. Lavoro - n. 200/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, resa nel giudizio R.G. n. 317/2023, e notificata il 12 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202503038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione lavoro, n. 200/2024, quanto all’accredito dei bonus della Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, docenti in servizio presso istituti scolastici della Provincia di Lecco, hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione lavoro, n. 200/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto. Dopo la notificazione della sentenza, il Ministero aveva pagato le spese di lite, ma non aveva eseguito il comando principale mediante l’accredito dei relativi bonus. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha provveduto agli accrediti; i ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, il Ministero aveva integralmente eseguito la sentenza del Tribunale di Lecco mediante l’accredito dei bonus della Carta del docente in favore di tutti i ricorrenti. La pretesa azionata risultava pertanto pienamente soddisfatta. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato; il pagamento è stato disposto direttamente in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente nelle more del processo il comando contenuto nel giudicato, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell’amministrazione quando la sua condotta abbia reso necessario il ricorso in ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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