Sentenza n. 2034/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero all’erogazione di euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1423/2024 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2022/2023 ed era stato condannato il Ministero all’erogazione di euro 500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il giudice ha accertato che la sentenza presupposta era passata in giudicato, che erano state rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice e che il Ministero, pur costituendosi, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di euro 500,00 relativo all’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’adempimento sostitutivo. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che l’inadempimento fosse ingiustificato, che l’adempimento non presentasse particolare complessità e che non ricorressero ragioni ostative tali da rendere manifestamente iniqua la misura. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni, fermo il successivo intervento del commissario ad acta; nel mandato commissariale è stato incluso anche il pagamento della penale eventualmente maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, anche in relazione a condanne aventi natura pecuniaria.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria
La penalità di mora è applicabile anche per l’inadempimento di obblighi di pagamento; può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, la misura è stata ritenuta giustificata dall’inerzia ingiustificata dell’Amministrazione e dalla semplicità dell’adempimento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La disposizione è stata richiamata quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione dovuti dalla data in cui sorgeva il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Richiamata quale modifica normativa che ha esteso l’applicabilità della penalità di mora anche alle decisioni di condanna relative a prestazioni pecuniarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria e l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice può ordinare l’esecuzione del pagamento entro un termine determinato e adottare misure sostitutive per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inadempimento di condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, purché l’applicazione non risulti manifestamente iniqua e non ricorrano altre ragioni ostative.
- La fissazione della penalità di mora deve essere coordinata con la nomina del commissario ad acta: la penalità può decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo, ma non oltre il termine assegnato all’amministrazione per provvedere, poiché dopo tale termine opera il rimedio sostitutivo commissariale.
- Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente al giudicato, il commissario ad acta può essere incaricato non solo dell’esecuzione della prestazione principale, ma anche della liquidazione e corresponsione della penalità di mora maturata.
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