Sentenza del 22/02/2019 n. 1116 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Comunicazione di irregolarità- controllo automatizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione di irregolarità non è necessaria quando il controllo automatizzato si limita a confermare i dati dichiarati e non rileva imposte ulteriori. Anche quando la comunicazione sarebbe dovuta, la sua omissione non comporta automaticamente l'annullamento della pretesa fiscale, configurando soltanto un'irregolarità, salvo che il contribuente dimostri una concreta lesione del diritto di difesa nei casi previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione. Il principio richiamato è che tale comunicazione è dovuta soltanto quando dai controlli emerga un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, oppure un'imposta o una maggiore imposta dovuta. L'eventuale omissione dell'invio costituisce comunque una mera irregolarità e non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto impositivo o della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La comunicazione di irregolarità è dovuta ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta.
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e impone la comunicazione quando l'attività di controllo evidenzia una differenza rispetto a quanto dichiarato o una maggiore imposta da versare.
Articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione, per l'IVA, disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e si coordina con il principio secondo cui la comunicazione è funzionale a consentire al contribuente di fornire chiarimenti o correggere dati prima dell'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità non deve essere inviata in modo automatico per ogni controllo: è necessaria quando il controllo produce un esito diverso dalla dichiarazione o determina un'imposta ulteriore.
- L'omessa comunicazione non comporta normalmente la nullità della cartella o della pretesa tributaria; si tratta, in linea generale, di una mera irregolarità.
- Per contestare efficacemente l'omissione, il contribuente deve evidenziare una specifica violazione del diritto di difesa o una diversa conseguenza invalidante prevista dalla legge.
- La comunicazione ha principalmente una funzione partecipativa e deflattiva, consentendo al contribuente di fornire chiarimenti o beneficiare della definizione agevolata, ma non costituisce sempre un requisito di validità dell'atto successivo.
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