Cassazione Penale, Sentenza n. 32740/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per travisamento della prova e illogicità della motivazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva assolto Mario Riva, ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, commi 3, lett. b) e 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia attribuito ogni responsabilità a Luca Riva senza adeguata base probatoria e abbia omesso di considerare atti (in particolare la pagina 9 della comunicazione di notizia di reato del 19/10/2017 con dichiarazioni del dipendente Fiorenzo Tibaldi e il verbale fotografico del 29/08/2017) dai quali emergerebbe che anche Mario Riva avrebbe impartito ordini e direttive rilevanti per i capi di imputazione; si censura la mancata spiegazione logico-argomentativa sulla responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la responsabilità di Mario Riva perché la gestione ambientale era risultata essere stata effettivamente svolta da Luca Riva (titolare dei poteri di sovrintendenza secondo la visura camerale e documenti prodotti). La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale omessa valutazione di alcuni documenti è questione di merito non riesaminabile in Cassazione e che il ricorso non dimostra che quei documenti avrebbero certamente determinato un esito diverso, limitandosi a prospettarne la potenzialità; per questi motivi l'impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
art. 29-quattuordecies, commi 3, lett. b) e 5
La norma è stata applicata in relazione a violazioni ambientali; la Corte ha valutato la responsabilità in funzione dei poteri effettivi di gestione ambientale e non della sola titolarità formale della carica societaria, ritenendo decisivo chi esercitava il controllo operativo sugli aspetti tecnici e di conformità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riforma la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito salvo che emergano manifesta illogicità o travisamento della prova.
- L'omessa considerazione di documenti da parte del giudice di merito costituisce motivo di cassazione solo se è dimostrabile che quei documenti avrebbero certamente condotto a un diverso risultato; non è sufficiente dimostrare una mera potenzialità probatoria.
- Per la responsabilità ambientale delle imprese è rilevante l'effettivo esercizio dei poteri di gestione tecnica e di conformità normativa, non soltanto la qualifica formale dell'amministratore.
- In contestazioni ad alta tecnicità la responsabilità ricade su chi detiene i pieni poteri operativi e decisionali in materia tecnica/ambientale; la mera appartenenza a una carica non è sufficiente se la gestione è delegata ad altri.
- Chi impugna in Cassazione ha l'onere di indicare concretamente e con argomentazione logica in che modo gli atti non valutati sarebbero stati decisivi per un diverso esito, evitando censure di carattere soltanto potenziale.
- Le questioni attinenti alla valutazione di documenti e della prova documentale, in assenza di evidenti vizi logici nella motivazione, restano tipicamente riservate alla fase di merito.
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