Cassazione Civile, Ordinanza n. 20055/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donante)
La controversia
La controversia traeva origine da una donazione indiretta di un bene immobile, effettuata nel 2008 in favore della ricorrente. Il giudice di primo grado aveva revocato la donazione per ingratitudine; la Corte d'appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla beneficiaria della donazione. In cassazione la ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi, ma dal testo disponibile emerge che la Corte di cassazione ha deciso in via preliminare su un profilo processuale assorbente: la ricorrente aveva allegato che la sentenza d'appello le era stata notificata il 26 marzo 2018, ma non aveva depositato copia della sentenza munita della relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. Né tale copia risultava prodotta dal controricorrente. Tale omissione impediva alla Corte di verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve ex art. 325 c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato il 25 maggio 2018, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, requisito necessario per consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione. Ha ritenuto conseguentemente impossibile verificare il rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando tale deposito è necessario per il controllo della tempestività dell'impugnazione.
art. 325 c.p.c.
La mancata produzione dell'atto notificato impedisce alla Corte di verificare il rispetto del termine breve per proporre impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente ha l'onere di depositare la sentenza impugnata munita della relata di notificazione quando intenda far valere o contestare la tempestività dell'impugnazione.
- L'omesso deposito della copia notificata della decisione impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso se impedisce alla Corte di controllare il rispetto del termine breve di impugnazione.
- Quando il ricorso è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e manca la prova della notifica della sentenza stessa, la Corte può dichiarare improcedibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito.
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