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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12571/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione con danneggiamento del braccialetto elettronico. L'unico profilo di censura emerge come riferito al diniego delle attenuanti generiche: la difesa ha contestato la mancata concessione del beneficio, ma la Corte di cassazione rileva che la doglianza è reiterativa e aspecifica, poiché le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivi e la relativa valutazione è discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se arbitraria o manifestamente illogica. La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche perché generica e perché il giudizio sul punto rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non emergendo alcun vizio di illogicità o arbitrarietà nella motivazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche non integrano un diritto automatico dell'imputato, ma presuppongono la presenza di elementi positivi apprezzabili dal giudice.
  • La valutazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate nel merito è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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