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Sentenza

Sentenza n. 5911/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202603724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a una società concorrente del lotto 6 della procedura aperta per la fornitura, per 60 mesi, di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici; impugnati anche i verbali di gara e il rigetto dell’istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata nel lotto 6, ha impugnato l’aggiudicazione alla prima classificata e gli atti valutativi della procedura, deducendo due motivi. Con il primo ha sostenuto che l’offerta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché il sistema infusionale non sarebbe stato a circuito chiuso e perché i set di deflussori non sarebbero compatibili con tutti i farmaci antiblastici e chemioterapici. Ha denunciato la violazione della lex specialis, degli artt. 79 e Allegato II.5 e dei principi del d.lgs. 36/2023, nonché delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici, compreso l’art. 235 d.lgs. 81/2008; ha inoltre dedotto travisamento, difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento. Ha richiamato una verificazione svolta in un diverso giudizio e sostenuto che la necessità di scollegare il paziente in presenza di aria nella linea fosse incompatibile con un sistema chiuso. Con il secondo motivo ha censurato l’ammissione e la valutazione dell’offerta della seconda classificata, assumendo che i relativi set non fossero compatibili con tutti i farmaci indicati nell’Allegato 1 al capitolato, in particolare con la carmustina. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, contestando che la pompa offerta dalla ricorrente rispettasse i requisiti minimi di velocità e accuratezza d’infusione previsti dall’art. 4.6 del capitolato.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e lo ha respinto integralmente. Ha ritenuto che la lex specialis non imponesse per il lotto 6 un sistema a circuito chiuso: il capitolato prevedeva espressamente tale sistema per il lotto 3, mentre disciplinava separatamente il lotto 6, relativo ai set ambrati da usare con pompa infusionale. L’interpretazione letterale e sistematica della gara impediva di estendere al lotto 6 il requisito previsto per il lotto 3. L’art. 235 d.lgs. 81/2008 disciplina le misure datoriali di prevenzione del rischio lavorativo e contempla il ricorso al sistema chiuso quando tecnicamente possibile, ma non inserisce automaticamente nei documenti di gara un requisito tecnico minimo di prodotto non previsto dalla lex specialis. La verificazione disposta in altro giudizio è stata ritenuta inconferente perché riguardava requisiti di un’altra gara e una diversa tipologia di pompa e di deflussori. È stata respinta anche la censura sulla compatibilità con le singole molecole: l’Allegato 1, contenente i principi attivi per il database dei farmaci, era richiamato per il lotto 1 e non costituiva per il lotto 6 una checklist né un parametro tecnico escludente. L’art. 4.6 richiedeva la compatibilità dei set con le classi di farmaci indicate, ma non la compatibilità materiale assoluta con ciascuna molecola dell’Allegato 1. Non sono quindi emersi macroscopici vizi di legittimità nelle valutazioni tecniche della Commissione. Per effetto del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti resistenti, liquidate complessivamente in € 12.000,00, € 6.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.. Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto.

    La lex specialis va interpretata secondo i criteri letterale e sistematico, leggendo le singole clausole in rapporto reciproco e attribuendo loro il significato risultante dal complesso dell’atto; non è consentita un’estensione non giustificata da un’obiettiva incertezza letterale.

  • art. 235 d.lgs. 81/2008

    Ma la disposizione attiene alla organizzazione della prevenzione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione nell’ambiente di lavoro, e impone al datore di lavoro l’adozione di misure idonee a eliminare o ridurre l’esposizione dei lavoratori a tali fattori. E la norma, anche quando suggerisce l’utilizzo di un sistema chiuso per evitare il rischio di contaminazione, qualora non sia possibile sostituire l’agente cancerogeno, ammette espressamente tale ricorso qualora sia “tecnicamente possibile”.

    La disposizione regola la prevenzione del rischio professionale e impone misure di riduzione dell’esposizione, ma non introduce automaticamente uno specifico requisito tecnico di prodotto in una gara; inoltre, il ricorso al sistema chiuso è subordinato alla sua possibilità tecnica.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata tra le norme invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne offre un’applicazione o interpretazione autonoma.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    L’Allegato è menzionato tra le norme invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne offre un’applicazione o interpretazione autonoma.

  • artt. 1, 2, 5 e 10 d.lgs. 36/2023

    I principi sono richiamati tra le censure della ricorrente, ma la sentenza non li interpreta autonomamente.

  • art. 97 Cost.

    La norma è richiamata tra le censure della ricorrente, ma la sentenza non ne svolge un’applicazione autonoma.

  • art. 233 d.lgs. 81/2008

    La disposizione è menzionata tra le norme invocate dalla ricorrente, senza un’applicazione o interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 236 d.lgs. 81/2008

    La disposizione è menzionata tra le norme invocate dalla ricorrente, senza un’applicazione o interpretazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis di gara vanno interpretate secondo criteri letterali e sistematici, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto; in assenza di un’obiettiva incertezza del testo, non è ammissibile estendere a un lotto un requisito tecnico previsto espressamente per un lotto diverso.
  • L’art. 235 d.lgs. 81/2008 disciplina l’organizzazione della prevenzione datoriale contro l’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni o tossici e non inserisce automaticamente nella lex specialis un requisito tecnico di prodotto non previsto, quale l’obbligo di adottare un sistema chiuso; la norma contempla tale soluzione quando tecnicamente possibile.
  • L’allegato tecnico richiamato dalla lex specialis per un lotto specifico non può essere utilizzato come parametro escludente per un lotto diverso quando la disciplina di quest’ultimo non lo richiami né prescriva la compatibilità con ciascuna delle singole molecole elencate.
  • Le valutazioni tecniche della commissione di gara sono sindacabili quando presentino macroscopici vizi di legittimità, quali manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
  • Una verificazione svolta in un diverso giudizio, relativa a requisiti tecnici e prodotti differenti, non è di per sé idonea a dimostrare la non conformità dell’offerta in una distinta procedura di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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