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Sentenza

Sentenza n. 1577/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 441/2024 pubblicata il 26.11.2024 del Tribunale di Ravenna.

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 441/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 26 novembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto quanto alla domanda di esecuzione: il TAR ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, incluse le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. È stata respinta la richiesta di penalità di mora: la sentenza da eseguire già riconosce interessi legali e rivalutazione, con decorrenza per ciascuna tranche dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, misura ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché la restituzione del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a..

    La penalità di mora può essere negata quando la sentenza da ottemperare già riconosce interessi e rivalutazione in misura ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a..

    La decisione richiama la previsione della sentenza ottemperanda che limita interessi legali e rivalutazione nei termini dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991, considerando tale misura già equa ai fini della penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della decisione e la persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice può ordinarne l'esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento e su istanza di parte.
  • La penalità di mora può essere negata quando la decisione da eseguire già riconosce interessi e rivalutazione in una misura che il giudice reputa equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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