Sentenza n. 1059/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dello scrutinio finale e atti connessi, compresa la pagella web, recanti la non ammissione all'Esame di Stato per tre insufficienze in Fisica, Matematica e Scienze Naturali
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di classe del 6 giugno 2024, nonché la pagella web, la scheda di comunicazione dei voti e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. La non ammissione all'Esame di Stato era motivata dalla presenza di tre insufficienze nelle materie di Fisica, Matematica e Scienze Naturali. Prima della decisione cautelare, il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Con memoria notificata e depositata il 26 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente resa prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente dispone dell'azione sino a tale momento e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in tal caso il giudice deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata per dare atto che le parti non hanno depositato memorie difensive ai sensi della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara tempestivamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →