Direttiva 2013/19
Direttiva 2013/19/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/19/UE del Consiglio adegua la direttiva 94/80/CE per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia. L'intervento consiste nella sostituzione dell'allegato relativo alla nozione di "ente locale di base" per gli Stati membri ai fini delle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione della Croazia e applicarle da tale data.
Adeguamento dell'allegato della direttiva 94/80/CE alle conseguenze dell'adesione della Repubblica di Croazia, in particolare per l'elenco degli enti locali di base rilevanti ai fini del voto e dell'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'atto, e incide sulla disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, per il tramite della modifica dell'allegato della direttiva 94/80/CE. L'intervento è circoscritto all'adeguamento reso necessario dall'adesione della Repubblica di Croazia e riguarda l'elenco degli enti locali di base per ciascuno Stato membro, includendo ora anche la Croazia. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Direttiva 2013/19/UE del Consiglio: adeguamento della direttiva 94/80/CE per l'adesione della Croazia
La direttiva interviene come misura tecnica di adattamento conseguente all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. In base ai considerando, l'articolo 50 dell'atto di adesione consente al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari degli atti dell'Unione anteriori all'adesione quando tali adattamenti non siano già contemplati nell'atto di adesione o nei relativi allegati. L'obiettivo è aggiornare la direttiva 94/80/CE, che disciplina l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.
Obiettivo e ratio dell'intervento
L'intervento non introduce una disciplina autonoma sui diritti elettorali, ma modifica un allegato tecnico della direttiva 94/80/CE per rendere coerente la mappa degli enti locali di base con il nuovo assetto dell'Unione a seguito dell'ingresso della Croazia. Il considerando 2 richiama inoltre l'accordo politico intervenuto tra le Alte Parti contraenti sugli adattamenti resi necessari dall'adesione e la volontà di aggiornarli, se del caso, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva incide esclusivamente sulla determinazione dell'"ente locale di base" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 94/80/CE. L'allegato sostitutivo elenca, per ciascuno Stato membro, le denominazioni degli enti locali considerati rilevanti ai fini della normativa sul voto e sull'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione non nazionali dello Stato membro ospitante.
Per la Croazia, l'allegato indica:
- općina;
- grad;
- županija.
Per l'Italia, l'elenco già comprende:
- comune;
- circoscrizione.
Obblighi per gli Stati membri
L'articolo 2 pone un obbligo di recepimento molto puntuale, legato a una data evento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro la data di adesione della Croazia all'Unione. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e si applicano dalla medesima data di adesione.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alla forma e ai mezzi del recepimento, purché sia rispettato il risultato richiesto. In particolare, gli Stati decidono le modalità del riferimento alla direttiva negli atti di recepimento, che deve comparire nel testo oppure essere apposto in occasione della pubblicazione ufficiale.
Comunicazioni alla Commissione
Oltre al testo delle misure di recepimento, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo tipico di trasparenza e controllo del corretto recepimento a livello nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore solo subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, e precisamente alla stessa data di efficacia del trattato. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Aspetti pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il contenuto della direttiva è rilevante soprattutto come aggiornamento coordinato della normativa elettorale europea applicabile ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. L'effetto concreto è di natura definitoria e sistematica: la disciplina di cui alla direttiva 94/80/CE continua a operare, ma con l'elenco degli enti locali di base allineato all'ingresso della Croazia nell'Unione, evitando incertezze applicative nelle procedure elettorali comunali.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato della direttiva 94/80/CE
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato della direttiva 94/80/CE con il testo contenuto nell'allegato della direttiva 2013/19/UE. L'allegato aggiorna, per ciascuno Stato membro, la definizione di "ente locale di base" ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 94/80/CE, includendo anche la Croazia (općina, grad, županija).
Obblighi di recepimento e applicazione
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dalla data di adesione della Croazia. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso trattato. L'articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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