Cassazione Penale, Ordinanza n. 07590/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ha chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per quattro ore al giorno per soddisfare le proprie necessità personali. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, in sintesi, due censure: da un lato, la violazione dell'art. 284 c.p.p. e dell'art. 47 Cost., lamentando la mancanza di motivazione del diniego e la sua asserita contrarietà ai principi generali dell'ordinamento; dall'altro, la violazione degli artt. 284 c.p.p. e 27 Cost., sostenendo che la norma processuale consente l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio per comprovate ragioni personali e familiari e che la disciplina delle prescrizioni della misura dovrebbe comunque essere letta in funzione rieducativa e di umanizzazione del trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, per effetto del rinvio dell'art. 47-ter ord. pen. all'art. 284 c.p.p., anche in caso di detenzione domiciliare è astrattamente possibile autorizzare l'allontanamento dal domicilio, ma solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma richiamata. In particolare, per lo svolgimento di attività lavorativa è richiesta una situazione di assoluta indigenza; negli altri casi occorre la prova che il detenuto non possa altrimenti provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. Nel caso concreto, tali condizioni non erano state indicate nell'istanza né nel ricorso, sicché le doglianze sono state ritenute del tutto generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 284 c.p.p.
L'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio può essere concessa solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma: per attività lavorativa, in presenza di assoluta indigenza; negli altri casi, quando il detenuto non possa altrimenti provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
art. 47-ter ord. pen.
Il rinvio all'art. 284 c.p.p. rende applicabili anche alla detenzione domiciliare i presupposti per l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio.
art. 47 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancanza di motivazione e sulla contrarietà ai principi ordinamentali, ma non è accolto dalla Corte.
art. 27 Cost.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che le prescrizioni della misura debbano essere interpretate secondo finalità rieducativa e di umanizzazione del trattamento, ma la Corte non fa discendere da ciò un diritto all'autorizzazione richiesta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Anche nel regime di detenzione domiciliare l'allontanamento dal domicilio non è libero, ma può essere autorizzato solo nei casi e alle condizioni previste dall'art. 284 c.p.p., richiamato dall'art. 47-ter ord. pen.
- La domanda di autorizzazione deve essere sorretta dall'indicazione e dalla prova dei presupposti richiesti dalla legge; in mancanza, il ricorso avverso il diniego è generico e quindi inammissibile.
- Quando il richiedente deduce la necessità di allontanarsi per attività lavorativa, deve allegare una situazione di assoluta indigenza; per esigenze personali diverse, deve dimostrare di non poter altrimenti provvedere alle esigenze indispensabili di vita.
- La censura sulla motivazione del provvedimento non può colmare la carenza originaria dell'istanza: se mancano i presupposti fattuali dedotti e provati dalla parte, il diniego sintetico è comunque sufficiente a fronte di una richiesta generica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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