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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23115/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa a più immobili siti in Pisa. Alcuni coeredi hanno introdotto il giudizio sostenendo che due altri coeredi occupassero senza titolo alcune unità immobiliari facenti parte dell'asse. I convenuti hanno resistito eccependo di averne acquistato la proprietà per usucapione, in via esclusiva o in comunione per alcune pertinenze. Il Tribunale ha accolto la riconvenzionale di usucapione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il godimento fosse esclusivo e protratto per oltre vent'anni, valorizzando la gestione e manutenzione degli immobili, il trasferimento delle rispettive famiglie negli appartamenti, le testimonianze e alcune dichiarazioni contenute nell'atto introduttivo. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1102, 1141 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fondare l'usucapione, che la mera manutenzione o gestione non integra possesso esclusivo e che l'uso iniziale era riconducibile a detenzione. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c. per avere la Corte d'appello liquidato compensi professionali oltre il limite della nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la valutazione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la rilevanza di elementi che deponevano per un compossesso, in particolare la presenza stabile della madre nell'appartamento e l'accesso libero delle figlie per farle visita, elementi incompatibili con l'affermazione di un possesso esclusivo dei coeredi. La Corte ha richiamato il principio per cui, nei rapporti di stretta parentela, la lunga durata dell'uso del bene non basta da sola a escludere la tolleranza, e ha precisato che l'atto introduttivo non aveva valore confessorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    nel giudizio di usucapione proposto contro più soggetti sussiste litisconsorzio necessario sostanziale sul lato passivo, perché la decisione incide unitariamente sul diritto reale nei confronti di tutti i titolari del diritto inciso

  • art. 1102 c.c.

    richiamato per escludere che atti di gestione o uso compatibili con il compossesso possano fondare l'acquisto del possesso esclusivo

  • art. 1141 c.c.

    il mutamento del titolo o l'affermazione del possesso esclusivo richiede comportamenti univoci e durevoli incompatibili con il permanere del compossesso altrui

  • art. 1144 c.c.

    gli atti compiuti con mera tolleranza, specie nei rapporti di parentela, non sono idonei a fondare il possesso utile all'usucapione

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione immobiliare presuppone possesso continuato, pacifico e non tollerato per il tempo di legge

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per contestare lo scostamento tra la liquidazione delle spese e la richiesta contenuta nella nota spese

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali e alla nota spese

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, posta a fondamento di entrambi i motivi

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione promosso contro più soggetti, la decisione incide unitariamente sul diritto reale e, quando la domanda sia stata impugnata da alcuni dei litisconsorti necessari sostanziali, anche gli altri possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello sfavorevole.
  • Il partecipante alla comunione che invochi l'usucapione della quota altrui deve provare un possesso esclusivo, inequivocabilmente incompatibile con il compossesso degli altri partecipanti; atti di semplice gestione, manutenzione o miglior godimento della cosa comune non sono di per sé sufficienti.
  • Nel rapporto tra coeredi, non è necessaria una formale interversione del possesso, ma è indispensabile che il godimento del bene assuma caratteri di esclusività tali da escludere in concreto la possibilità di uso altrui e da manifestare in modo univoco l'animus domini.
  • La lunga durata dell'uso del bene può costituire un indice del possesso utile all'usucapione, ma la sua forza presuntiva si attenua o viene meno quando il rapporto tra le parti è caratterizzato da stretti vincoli di parentela, nei quali può persistere una tolleranza anche protratta nel tempo.
  • Nei rapporti familiari, elementi quali la presenza di un congiunto nell'immobile, l'accesso delle altre persone per visite o la disponibilità delle chiavi non sono automaticamente incompatibili con la tolleranza o con il compossesso; occorre una valutazione concreta della signoria di fatto esercitata sul bene.
  • L'atto introduttivo del giudizio non assume valore confessorio se le relative affermazioni sono funzionali alla tesi difensiva e non contengono un inequivoco riconoscimento della controparte come proprietaria o possessore esclusivo.

Come è indicizzato

MateriePossessoDivisione ereditariaImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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