Cassazione Penale, Sentenza n. 08111/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; contestazione della celebrazione del processo in assenza dell'imputato già dichiarato irreperibile (violazione della disciplina sulla contumacia vigente all'epoca) e censura della notifica effettuata con il rito degli "irreperibili" presso il domicilio del difensore d'ufficio, ritenuta non idonea a garantire la conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la dichiarazione di irreperibilità era intervenuta prima dell'entrata in vigore delle modifiche d.lgs. 10/10/2022, n.150, per cui si sarebbe dovuto sospendere il processo ai sensi dell'art. 420-quater previgente. Applicando l'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la Corte ha qualificato la celebrazione del processo e le notifiche effettuate con il rito degli irreperibili come nullità assolute (citazione sostitutiva al difensore d'ufficio sostanzialmente omessa ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b)). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio sia della sentenza di appello sia di primo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per il nuovo corso del procedimento.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Fa parte della disciplina sulla contumacia: la Corte ha richiamato questa norma insieme alle correlate per evidenziare i presupposti e limiti per procedere in assenza dell'imputato.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma collegata alla contumacia e alle formalità per procedere in assenza; richiamata per verificare se i presupposti per continuare il processo sussistevano.
art. 420-quater cod. proc. pen. (previgente)
Secondo la Corte, nella versione previgente alla riforma del 2022 imponeva la sospensione del processo nei casi di irreperibilità emersa prima dell'entrata in vigore delle modifiche; pertanto, ove dichiarata irreperibilità, non si poteva procedere con il rito degli irreperibili.
art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado
La Corte ha applicato direttamente questa disposizione per dichiarare la nullità delle sentenze adottate in assenza dell'imputato quando si sarebbe dovuto sospendere il processo; la nullità va pronunciata d'ufficio e comporta il rinvio degli atti al primo giudice.
art. 15-bis legge n. 67/2014
La deroga prevista da questa norma non è operativa quando nei confronti dell'imputato sia stato già emesso decreto di irreperibilità; quindi non poteva essere utilizzata per giustificare la prosecuzione del processo.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 89, comma 1)
La modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 che ha in parte sanato alcune ipotesi di contumacia si applica solo ai casi in cui la dichiarazione di assenza sia successiva al 30/12/2022; nel caso di specie la dichiarazione era anteriore, quindi la novella non opera.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di notifica; è stata richiamata nella censura della difesa circa l'inidoneità della notifica eseguita con il rito degli irreperibili a garantire la conoscenza dell'imputato.
art. 179, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la citazione sostitutiva al difensore d'ufficio, nel contesto di irreperibilità già dichiarata, debba considerarsi sostanzialmente omessa ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato è intervenuta prima dell'entrata in vigore delle modifiche legislative (d.lgs. 10/10/2022, n.150), il processo deve essere sospeso ai sensi della previgente disciplina sulla contumacia e non è possibile procedere con il rito degli irreperibili.
- La notifica 'sostitutiva' al difensore d'ufficio, nel caso di imputato già irreperibile, può essere considerata sostanzialmente omessa e comportare la nullità assoluta degli atti se la sospensione del processo era comunque prescritta.
- L'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. impone l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al primo grado quando si dimostra che si sarebbe dovuto sospendere il processo in base agli articoli sulla contumacia; tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Le modifiche legislative che 'sanano' alcune ipotesi di contumacia si applicano solo ai casi con dichiarazione di assenza successiva alla data di efficacia delle modifiche; è quindi essenziale verificare la data della dichiarazione di irreperibilità per determinare la disciplina applicabile.
- In casi simili, la difesa dovrà verificare tempestivamente l'efficacia e la correttezza delle notifiche e, se l'imputato è stato dichiarato irreperibile, eccepire immediatamente la violazione procedurale per evitare la perdita della possibilità di ottenere l'annullamento.
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