Cassazione Penale, Sentenza n. 16625/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marra impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale (concessa il 3/9/2024 e sottoposta il 16/9/2024). Il ricorrente sosteneva la violazione dell'art. 47 della legge n. 354/1975 (organizzazione penitenziaria) in quanto il Tribunale avrebbe utilizzato violazioni commesse nell'ambito di una diversa pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) per rivalutare la misura alternativa, contravvenendo al principio di autonomia delle pene sostitutive e al fatto che solo il giudice che ha applicato la sanzione sostitutiva sarebbe competente a valutare le relative inosservanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza concessiva dell'affidamento in prova, perché il Tribunale non era a conoscenza, al momento della concessione, delle condotte fraudolente e reiterate del condannato (documentazione artefatta, richieste di allontanamento per corsi inesistenti) che avrebbero inciso negativamente sul giudizio prognostico necessario per concedere la misura alternativa. La Corte ha sottolineato che l'affidamento in prova è un beneficio discrezionale, non un diritto soggettivo, suscettibile di revoca o dichiarazione di inefficacia in presenza di elementi nuovi o preesistenti non conosciuti al momento della concessione che determinano l'incompatibilità della misura con le finalità di rieducazione e di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia delle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo l'autonomia, ciò non esclude che il giudice specializzato possa dichiarare inefficace una misura alternativa se emergono fatti (anche preesistenti ma non conosciuti) che incidono sul giudizio prognostico alla base della concessione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 1, Sentenza n. 16337 del 26/01/2024; Sez. 1, n. 636 del 2017/1993 (dep. 1994), Chianetta
La giurisprudenza sottolinea la natura non definitiva del provvedimento concessivo del beneficio, che è suscettibile di revoca o modifica alla luce di elementi nuovi o preesistenti non conosciuti al giudice al momento della decisione
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale è un beneficio discrezionale, non un diritto soggettivo: può essere revocato o dichiarato inefficace se emergono elementi che incidono sul giudizio prognostico richiesto per la concessione
- Condotte antecedenti alla concessione della misura, se non conosciute dal giudice al momento della decisione, possono legittimare la dichiarazione di inefficacia della misura alternativa se dimostrano inaffidabilità o propensione a comportamenti fraudolenti
- La sussistenza di violazioni o il fallimento di una pena sostitutiva diversa può essere rilevante ai fini della verifica della compatibilità del beneficiario con l'affidamento in prova, quando tali condotte attengono alla personalità e all'affidabilità del condannato e incidono sulle finalità rieducative e di prevenzione
- Il principio di autonomia delle pene sostitutive non impedisce al giudice specializzato di valutare, nella sede del beneficio, fatti extranei alla specifica sanzione sostitutiva se questi sono pertinenti al giudizio prognostico sulla misura alternativa
- In sede di cassazione la valutazione discrezionale del giudice di merito circa la compatibilità della misura alternativa con la finalità rieducativa viene sindacata limitatamente alla correttezza dell'adozione del criterio prognostico e alla conoscenza/ignoranza degli elementi utilizzati per la decisione
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