Sentenza del 24/01/2022 n. 505 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Impugnazione dell'estratto di ruolo - Limiti e preclusioni in vigore dal 21 dicembre 2021 - Applicabilità ai processi in corso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli estratti di ruolo rilasciati il 08/07/2019 relativi a più cartelle/ruoli per omessa notifica delle cartelle e per prescrizione delle pretese contenute nei ruoli (iscrizioni a ruolo anteriori a oltre 10 anni dalla data di impugnazione). Il ricorrente chiedeva l'annullamento dei ruoli impugnati.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto inammissibile l'applicazione retroattiva dell'art. 4‑bis del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3‑bis della legge n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021) ai processi già in corso alla predetta data, per applicazione del principio tempus regit processum e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.). Di conseguenza il ricorso avverso l'estratto di ruolo è stato ritenuto ammissibile e, sul merito, le resistenti non hanno provato la rituale notifica delle cartelle; trattandosi inoltre di pretese risalenti a oltre 10 anni prima dell'impugnazione, è stata riconosciuta la prescrizione. Il ricorso è stato accolto; gli atti impugnati sono annullati e le resistenti sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio con distrazione a favore del difensore del ricorrente (specificati gli importi).
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 4‑bis
L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
La Commissione ha ritenuto che la norma abbia natura processuale e, in assenza di disciplina transitoria, non sia applicabile ai processi iniziati prima della sua entrata in vigore (21/12/2021), per effetto del principio tempus regit processum.
Legge n. 215/2021 (art. 3‑bis, conversione del D.L. n. 146/2021)
introduce l'art. 4‑bis al D.P.R. 602/1973 (testo in vigore dal 21/12/2021)
La modifica normativa è stata trattata come innovazione processuale; la Commissione ne ha escluso l'applicazione retroattiva ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore.
Costituzione, art. 111
Il principio del giusto processo e la parità delle armi sono richiamati come fondamento per il principio di non retroattività delle norme processuali (tempus regit processum) e per garantire che i cambiamenti procedurali non pregiudichino le posizioni delle parti nei processi in corso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
L'art.19 e la giurisprudenza interpretativa (citata) sono richiamati per identificare il regime processuale applicabile; la novella sull'estratto di ruolo incide sul regime di impugnazione disciplinato da tale quadro normativo, conferendo alla modifica natura processuale.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 19704/2015
Richiamata per il principio che gli atti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore di una novella processuale restano disciplinati dalla norma vigente al momento della loro formazione, in difetto di disposizioni transitorie diverse.
Giurisprudenza: Cass. 2276/2017
Ulteriore richiamo al principio tempus regit actum/applicazione temporale delle norme processuali: gli atti compiuti prima della novella restano regolati dalla precedente disciplina anche nei loro effetti.
Codice dei contratti pubblici, art. 80, comma 4
Cita uno dei casi tassativi in cui, secondo la novella, l'iscrizione a ruolo può essere impugnata direttamente (pregiudizio per partecipazione a procedure di appalto), indicato nella norma introdotta dall'art. 4‑bis.
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008, n. 40, art. 1, comma 1, lettera a)
Richiamato quale riferimento per l'elencazione dei soggetti pubblici i cui debiti potrebbero essere oggetto di riscossione diretta ai sensi dell'art. 4‑bis.
D.P.R. n. 602/1973, art. 48‑bis
Citato nella formulazione dell'art. 4‑bis come riferimento alle verifiche che possono determinare la possibilità di impugnare direttamente il ruolo in presenza di effetti su riscossioni da soggetti pubblici.
Massime di principio
- Il principio tempus regit processum: le modifiche di natura processuale si applicano, in mancanza di disposizioni transitorie esplicite, solo ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore; i processi pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell'introduzione dell'azione.
- L'art. 4‑bis D.P.R. 602/1973 (estratto di ruolo non impugnabile salvo ipotesi tassative) è una modifica processuale e dunque non può essere applicata retroattivamente ai procedimenti iniziati prima del 21/12/2021.
- Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella, il ricorrente può ancora impugnare l'estratto di ruolo ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 come interpretato dalla giurisprudenza prevalente.
- Sullo specifico merito dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, grava sulla pubblica amministrazione/resistente l'onere di provare la regolare notifica delle cartelle; l'assenza di prova può determinare l'accoglimento del ricorso.
- La prescrizione delle pretese iscritte a ruolo è rilevante e può portare all'annullamento degli atti se le somme risultano prescritte alla data di impugnazione; verificare sempre la decorrenza dei termini prescrizionali.
- Le ipotesi tassative previste dall'art. 4‑bis (es. pregiudizio per partecipazione a gare, riscossione da Pubbliche Amministrazioni, perdita di benefici) restano operanti per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma non precludono l'azione nei procedimenti già pendenti.
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