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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 19006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso dell'eccedenza corrisposta sul canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità per il periodo 2005-2009, per complessivi Euro 391.470,87, relativo a 77 manufatti (18 su suolo pubblico, 59 su suolo privato). La controversia verteva sulla legittimità delle delibere tariffarie comunali e sulla rilevanza del pagamento (con eventuale riserva) ai fini della perdita del diritto al rimborso.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l'appello della Clear Channel confermando la sentenza di primo grado che aveva negato il rimborso, ritenendo intangibili le delibere tariffarie e che il pagamento annuale attestasse il riconoscimento del debito. Tuttavia, in corso di causa le parti transarono con accordo (rinuncia reciproca ai ricorsi) e la Corte di Cassazione dichiarò l'estinzione del procedimento per rinunce, disponendo la compensazione delle spese giudiziali e escludendo l'applicabilità dell'onere sanzionatorio previsto dall'art.13, comma 1‑quater, del D.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla L.228/2012). Non vi fu, dunque, pronuncia sul merito delle questioni sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Richiamate dalle parti per censurare omissioni di esame di fatti decisivi, violazioni di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e false applicazioni di norme; la Corte non è entrata nel merito per effetto dell'estinzione del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per la presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; questione sollevata ma non decisiva dopo la rinuncia alle impugnazioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 7, 19, 62

    Richiamato in relazione alla competenza e alla disapplicabilità delle delibere tariffarie; la Corte non ha risolto il confronto sulla disapplicazione degli atti generali perché il procedimento si è estinto.

  • art. 1988 c.c.

    Citato dalla ricorrente in relazione all'effetto del pagamento con riserva sulla ripetizione dell'indebito; non è stato deciso nel merito per effetto dell'estinzione.

  • L. 31 marzo 2005, n. 43 (disposizioni sulla riscossione e rimborso)

    Riferita per giustificare la riserva di ripetizione dell'indebito in sede di pagamento; la questione non è stata risolta definitivamente.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b

    Richiamata nel controricorso per discutere l'applicabilità del limite del 25% all'aumento tariffario; questione rimasta senza decisione di merito.

  • art. 390 c.p.c., commi 2 e 3

    Utilizzato per qualificare come rituali e valide le rinunce intervenute prima dell'adunanza camerale e sottoscritte con procura speciale; la Corte ha ritenuto valide le rinunce e ha dichiarato l'estinzione.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    Applicato per disporre la compensazione delle spese giudiziali in conformità all'accordo di rinuncia reciproca.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Norma sanzionatoria sul pagamento aggiuntivo del contributo unificato per il ricorso non vittorioso; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla pronuncia di estinzione del procedimento per rinuncia.

  • art. 132 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.

    Richiamati dalle parti per censurare motivazioni o presunti effetti di giudicato esterno; tali questioni non sono state decise in via definitiva.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono una transazione e rinunciano ritualmente ai rispettivi ricorsi prima dell'adunanza, il procedimento viene dichiarato estinto e non si pronuncia sul merito.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia comporta che non venga formato alcun principio di diritto sul tema sostanziale: le questioni controverse restano non giudicate e non vincolano terzi.
  • Le rinunce devono essere formali (intervenute nei termini processuali, con procura speciale e accettate dalle controparti) per essere considerate rituali ed efficaci ai fini dell'estinzione.
  • In caso di rinuncia reciproca la Corte può disporre la compensazione delle spese giudiziali conformemente all'accordo raggiunto; se l'estinzione è pronunciata non si applicano automaticamente sanzioni come l'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto per i ricorsi non vittoriosi.
  • Sulle questioni sostanziali (es. efficacia degli atti tariffari, effetti del pagamento con riserva, termini di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa) è importante preservare prove formali (atto di pagamento con espressa riserva, ricorsi amministrativi nei termini) perché, in mancanza di una pronuncia di merito, il loro valore resta contestabile.

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