Sentenza del 09/07/2020 n. 2125 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contumace - Difetto di notificazione dell'atto di appello - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Impugnazione ordinaria - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la decisione favorevole al contribuente della Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente deduceva la nullità della sentenza di appello per mancata notificazione dell'atto di appello e quindi per mancanza di instaurazione del contraddittorio (contumacia senza conoscenza del processo).
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha indicato il motivo di revocazione previsto dall'art. 395 C.P.C. e che, quanto alla lamentata mancata notifica dell'atto di appello, lo strumento previsto dall'ordinamento per il contumace che affermi di non aver avuto conoscenza del processo non è la revocazione bensì l'impugnazione ordinaria (nella specie il ricorso per Cassazione), la cui ammissibilità è però subordinata alla verifica della nullità della notifica dell'atto di appello e della conseguente mancata conoscenza del processo. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 395 C.P.C.
La revocazione richiede la specifica indicazione dei motivi tassativi previsti dalla norma; la mancata indicazione comporta inammissibilità del ricorso per revocazione.
art. 327 C.P.C.
Riferimento al cosiddetto 'termine lungo' per l'impugnazione; nel caso di contumacia la possibilità di proporre impugnazioni ordinarie fuori termine può essere valutata se viene accertata la nullità della notifica dell'atto impugnato.
art. 32, comma 7 C.P.C.
Se il contumace sostiene di non aver mai avuto conoscenza del processo per nullità della notifica, lo strumento corretto è l'impugnazione ordinaria (es. ricorso per Cassazione) e non la revocazione; l'accertamento della nullità della notifica è condizione per l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione non è lo strumento adatto per contestare la mancata notificazione di un atto processuale che avrebbe determinato la contumacia: in tali casi va valutata l'impugnazione ordinaria (es. ricorso per Cassazione) volta ad ottenere il ristabilimento in situazione per nullità delle notifiche.
- Il ricorrente per revocazione deve indicare espressamente uno dei motivi tassativi di cui all'art. 395 C.P.C.; la mancata indicazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se si contesta la validità della notifica di un atto di appello, è necessario puntare sull'accertamento della nullità della notifica (ai sensi delle norme sul processo civile) perché solo allora può essere giustificata l'impugnazione fuori termine o il riesame con mezzi ordinari.
- In questioni processuali di mera procedura (notifiche, termini, contumacia) è frequente la compensazione delle spese se il giudizio si limita a tali profili.
- Prima di proporre revocazione verificare attentamente la norma di rito applicabile: molte violazioni legate alla mancata instaurazione del contraddittorio si risolvono con gli strumenti ordinari di impugnazione, non con la revocazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 374 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 490 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →