Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18693/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce da un'azione risarcitoria proposta contro una banca per avere consentito a un soggetto, qualificato come falsus procurator dell'originario attore, di porre in essere operazioni di disinvestimento titoli e giroconto che avrebbero determinato la sottrazione del controvalore dei titoli venduti. Il tribunale aveva condannato la banca al risarcimento, liquidando sia un danno patrimoniale sia un danno non patrimoniale, e aveva posto una quota di responsabilità anche in capo al soggetto che aveva operato senza valida procura. In appello, dopo il decesso dell'originario attore e la riassunzione del giudizio da parte dell'erede, la corte territoriale ha dichiarato inammissibili le censure sul danno non patrimoniale, ritenendole generiche, e ha rimesso la causa in istruttoria solo per quantificare il danno patrimoniale tramite CTU contabile; con sentenza definitiva ha poi confermato la decisione di primo grado anche su tale voce. In cassazione la banca ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. e motivazione apparente, sostenendo che le censure in appello non fossero generiche e che la corte d'appello avesse illegittimamente dichiarato inammissibili i motivi; 2) violazione degli artt. 1223, 1226, 2059 c.c. e 115 c.p.c., per avere la corte territoriale confermato una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale asseritamente operata in carenza di prova del danno e del nesso causale; 3) nullità per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., poiché la CTU sul danno patrimoniale sarebbe stata disposta senza una specifica richiesta della parte vittoriosa in appello, con conseguente illegittimità anche della statuizione finale e delle spese di CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le doglianze formulate in appello contro la liquidazione del danno non patrimoniale non fossero né generiche né apodittiche e che la corte d'appello avrebbe dovuto esaminarle nel merito, invece di dichiararle inammissibili. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ausilio rimesso al potere discrezionale del giudice e non è subordinata a una specifica istanza di parte. La sentenza non definitiva è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione; gli effetti della cassazione incidono anche sulla sentenza definitiva per quanto riguarda la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello va verificata in concreto; non sono richieste forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma le censure devono essere tali da consentire il controllo sulla decisione impugnata in rapporto alle argomentazioni della sentenza di primo grado.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, mediante trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti, secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto la censura è stata accolta per l'erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza denunciato con il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione delle norme sostanziali sulla liquidazione del danno non patrimoniale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno patrimoniale e del necessario nesso tra fatto e pregiudizio risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è consentita solo quando sia impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare; nel caso concreto la corte ha ritenuto necessaria la quantificazione tecnica del danno patrimoniale.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato quale base del risarcimento del danno non patrimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione del danno non patrimoniale in asserita assenza di prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la corte d'appello avrebbe disposto la CTU oltre i limiti delle richieste delle parti.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la parte vittoriosa in appello avrebbe dovuto reiterare specificamente la richiesta di CTU, pena la sua preclusione.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la cassazione della sentenza non definitiva produce effetti anche sulla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza definitiva.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Indicano la trattazione camerale del ricorso secondo il rito di legittimità semplificato.

  • art. 2697 c.c.

    Non richiamato espressamente nel dispositivo, ma il tema probatorio è affrontato in relazione alla prova del danno e del nesso causale nel motivo sul danno non patrimoniale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la violazione dell'art. 342 c.p.c. non può essere affermata in modo apodittico: occorre verificare se i motivi, letti nel loro complesso, consentano di individuare con sufficiente specificità le censure mosse alla sentenza di primo grado.
  • Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, ma tale requisito è soddisfatto anche mediante la trascrizione essenziale delle parti rilevanti degli atti processuali.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, bensì un ausilio rimesso al prudente apprezzamento del giudice; pertanto può essere disposta anche d'ufficio, senza che sia necessaria una specifica istanza di parte.
  • La liquidazione equitativa del danno è residuale: non è giustificata quando il danno sia suscettibile di prova e di quantificazione, caso in cui il giudice deve preferire l'accertamento tecnico o la prova del suo esatto ammontare.
  • Se la sentenza non definitiva viene cassata su un capo che incide sulla regolazione delle spese o su statuizioni collegate, il rinvio deve tener conto degli effetti riflessi anche sulla sentenza definitiva per la liquidazione delle spese di lite e delle spese di CTU.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.