Cassazione Civile, Ordinanza n. 04403/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società concessionaria della riscossione aveva notificato a un contribuente una cartella di pagamento relativa a un credito IRPEF per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella sia in primo grado sia in appello. La società concessionaria proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza regionale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme tributarie e processuali sul ruolo del concessionario e sostenendo che la condanna alle spese in suo danno fosse erronea, perché la cartella era stata annullata non per vizi propri della procedura esattoriale, ma per infondatezza della pretesa tributaria. In sostanza, la ricorrente contestava la regolazione delle spese operata dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: se il problema era la condanna alle spese, la ricorrente avrebbe dovuto censurare la statuizione ai sensi delle norme sulla regolamentazione delle spese di lite, e non invocare una questione di legittimazione passiva del concessionario della riscossione. La Corte ha quindi disposto nulla per le spese, poiché il contribuente era rimasto intimato e l’Agenzia delle Entrate si era costituita solo per partecipare all’udienza. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione sulle spese
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione sulle spese
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse la statuizione sulle spese
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma del vizio denunciato in cassazione invocata dalla ricorrente
artt. 91 ss. c.p.c.
la Corte afferma che, per contestare la condanna alle spese, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione delle norme sulla regolazione delle spese di lite
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all’udienza
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per i presupposti del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che investa un profilo diverso da quello posto a fondamento della decisione è inammissibile.
- Se si contesta esclusivamente la regolazione delle spese di lite, il ricorrente deve denunciare la violazione delle norme che disciplinano le spese processuali; non è sufficiente richiamare norme attinenti al merito della pretesa o alla legittimazione passiva, ove non siano quelle effettivamente poste a base della statuizione impugnata.
- La mera deduzione che la pretesa tributaria sia stata annullata per ragioni di merito, e non per vizi propri dell’atto, non è di per sé idonea a censurare la condanna alle spese se non si contesta specificamente il criterio adottato dal giudice per porle a carico della parte soccombente.
- L’inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente una pronuncia sulle spese in favore della controparte quando questa sia rimasta intimata e l’altra parte si sia costituita solo per partecipare all’udienza senza svolgere difese sostanziali.
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