Sentenza del 28/02/2019 n. 5917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del Codice doganale comunitario e delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata, sostenendo che i ricambi importati, denominati "idler" e "sprocket", fossero stati erroneamente classificati nella voce tariffaria 8431, relativa alle parti e accessori destinati principalmente a macchine per movimento terra, anziché nella voce 8483, relativa a specifici organi di trasmissione meccanica. La censura riguardava l'errata applicazione delle regole sulle parti di macchinari: secondo l'Agenzia, occorreva valutare prioritariamente le caratteristiche essenziali e la funzione autonoma dei beni, senza attribuire prevalenza alla loro destinazione d'uso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la CTR aveva erroneamente applicato in via prioritaria la nota 2, lettera b), della sezione 16 della Nomenclatura combinata, basandosi sulla destinazione dei ricambi alle macchine cingolate per movimento terra. Invece, doveva essere applicata preliminarmente la nota 2, lettera a), verificando se i beni, per le loro caratteristiche e la funzione di trasmissione del movimento, fossero qualificabili come oggetti autonomi rientranti in una specifica voce tariffaria, come la 8483. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese, affinché proceda a una nuova valutazione secondo tali principi.
Norme richiamate
Art. 20 del Codice doganale comunitario
Richiamato quale parametro della corretta applicazione della disciplina doganale e tariffaria.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata
La classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono.
La classificazione deve essere effettuata secondo il testo delle voci e delle note, non sulla base dei soli titoli delle sezioni o dei capitoli.
Regola generale n. 6 della Nomenclatura combinata
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci.
La scelta della sottovoce deve rispettare il testo delle sottovoci e applicare, per quanto compatibili, le regole generali di interpretazione.
Regola generale n. 3, lettera a), della Nomenclatura combinata
La voce più specifica deve avere la prevalenza sulle voci di portata più generale.
Una voce che identifica specificamente un oggetto prevale su una voce generica relativa a una famiglia di parti o accessori.
Nota 2, lettera a), della sezione 16 della Nomenclatura combinata
Le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 [...] rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
La regola principale impone di classificare le parti secondo le loro caratteristiche proprie, come oggetti autonomi, indipendentemente dalla macchina cui sono destinate.
Nota 2, lettera b), della sezione 16 della Nomenclatura combinata
Le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare [...] rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine.
La classificazione in base alla destinazione della parte è sussidiaria e residuale: si applica solo quando la parte non è classificabile come oggetto autonomo ai sensi della lettera a).
Regolamento CE n. 1452/2007
Il regolamento, relativo a una ralla composta da due anelli concentrici, conferma che la funzione di trasmissione e le caratteristiche essenziali del bene possono prevalere sulla sua destinazione a essere integrato in una macchina, determinandone la classificazione come oggetto autonomo.
Sentenza della Corte di giustizia UE 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH
Richiamata per chiarire che una voce che designa nominativamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una categoria generale di oggetti.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale delle parti di macchinari occorre valutare prima le caratteristiche proprie e la funzione effettivamente svolta dal bene, verificando se esso costituisca un oggetto autonomo rientrante in una voce tariffaria specifica.
- La destinazione del componente a una determinata macchina non è automaticamente decisiva: rileva solo in via sussidiaria quando il bene non può essere classificato autonomamente in una voce specifica dei capitoli 84 o 85.
- Il nome commerciale del prodotto, come "idler" o "sprocket", non è determinante; occorre accertare la funzione concreta, ad esempio se il componente svolga una funzione di trasmissione assimilabile a pulegge, ruote dentate o altri organi meccanici.
- Una voce specifica relativa a un oggetto autonomo prevale su una voce generica relativa alle parti di una determinata macchina.
- In caso di contestazione tariffaria, l'autorità o il giudice devono motivare espressamente sia la funzione tecnica del bene sia il rapporto tra la voce specifica e quella residuale relativa alle parti della macchina di destinazione.
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