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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18922/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione contro la sentenza del 11/09/2020 della Corte d'appello di Brescia. I motivi erano: (1) presunta inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 521 c.p.p.), per aver ritenuto il giudice di merito una fattispecie diversa rispetto a quella contestata (bancarotta fraudolenta documentale vs bancarotta semplice documentale); (2) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta patrimoniale, valorizzando la condotta collaborativa e l'estinzione dei debiti con patrimonio personale; (3) mancata applicazione dell'attenuante per speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 219 L. fall., in quanto la questione non sarebbe stata adeguatamente valutata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte d'appello aveva riqualificato la condotta in termini favorevoli al ricorrente (bancarotta semplice) e tale reato risultava estinto per prescrizione; il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità e per carenza di correlazione tra le argomentazioni di cassazione e le ragioni esplicitate dalla decisione impugnata (le censure erano in gran parte assertive e fondate su elementi post-factum non decisivi); il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la richiesta non era stata specificamente prospettata al giudice di appello. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Rinvio alla norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/invalidità per cambiamento di contestazione; la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse per il ricorrente, dato che la riqualificazione del reato avveniva in termini favorevoli per l'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i motivi di cassazione relativi a vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi difettosi di specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata circa l'inammissibilità per mancata specificità; la Corte ha applicato il principio secondo cui il motivo deve collegarsi alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocata per dichiarare inammissibile il terzo motivo perché la questione non era stata specificamente sollevata in appello; conferma il divieto di sollevare in cassazione questioni non dedotte in sede di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti formali dell'impugnazione in relazione alle regole di ricorso (limiti soggettivi e oggettivi dell'impugnazione).

  • art. 219, ultimo comma, Legge fallimentare

    Norma sostanziale sulla possibile attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ha ritenuto che la richiesta relativa a questa circostanza non fosse stata formulata con la specificità richiesta in appello e quindi non valutabile in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare l'ammontare di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riqualifica favorevolmente la fattispecie per l'imputato e dichiara l'estinzione del reato (es. per prescrizione), il ricorrente può trovarsi privo di interesse a impugnare quella specifica riqualificazione.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e correttamente collegati alle ragioni della decisione impugnata; argomentazioni generiche o meramente assertive sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Non è efficace fondare la difesa principale sulla condotta postuma riparatoria (es. estinzione dei debiti, collaborazione) senza che ciò sia collegato in modo specifico alle ragioni giuridiche contestate in sede di merito.
  • Questioni non sollevate in termini specifici davanti al giudice di appello non possono essere introdotte ex novo in cassazione per effetto dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ciò richiede attenzione nel formulare i motivi di appello.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende), perciò è essenziale valutare preliminarmente la sussistenza di interesse e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.

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