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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21610/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione. La società locatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni; il conduttore proponeva opposizione deducendo che la locatrice era inadempiente perché non aveva conseguito il certificato di agibilità dell'immobile. La corte d'appello confermava il rigetto dell'opposizione, ritenendo che tale inadempimento non fosse di gravità tale da giustificare né la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., né l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., e che il preteso giudicato esterno invocato dall'opponente riguardasse solo l'esistenza dell'inadempimento, non la sua gravità. Con il ricorso per cassazione il conduttore articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rispetto del giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le parti sulla gravità dell'inadempimento della locatrice; 2) violazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c. per avere escluso la gravità dell'inadempimento derivante dal mancato rilascio dell'agibilità; 3) violazione dell'art. 1460 c.c. per avere negato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento del conduttore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché la deduzione del giudicato esterno non indicava in modo adeguato fatti, circostanze e contenuto dei precedenti giudizi idonei a dimostrare che vi fosse stato un accertamento definitivo della gravità dell'inadempimento. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; inoltre non era configurabile un vizio di sussunzione, ma solo una diversa lettura dei fatti, non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non integrati nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è invocabile solo se il precedente accertamento abbia definito proprio il punto rilevante; non basta che il giudizio precedente abbia affermato un inadempimento se non risulta accertata anche la sua gravità.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento non di scarsa importanza; la Corte rileva che nel caso esaminato la censura tendeva a rimettere in discussione la valutazione di merito su tale requisito.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va apprezzata secondo il criterio della non scarsa importanza; la Corte afferma che la doglianza del ricorrente non superava la valutazione di merito compiuta dalla corte territoriale.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento richiede presupposti che la corte territoriale ha escluso in fatto; in cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una critica alla valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo alla norma sull'onere della prova non vale, nel caso concreto, a scardinare la diversa ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare la mera ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Quando si denuncia un error in procedendo, il motivo deve essere comunque specifico e indicare i passaggi processuali rilevanti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura non soddisfaceva neppure i requisiti minimi del vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Il difetto di specificità del motivo è letto come carenza dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie nel giudizio di cassazione servono solo all'argomentazione sui motivi già proposti e sulle difese della controparte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione seguito nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e completo: la parte che invochi un error in procedendo o un giudicato esterno deve indicare con precisione i fatti processuali e il contenuto degli atti o delle decisioni su cui fonda la censura.
  • Il giudicato esterno è decisivo solo se concerne esattamente il punto controverso; l'accertamento di un inadempimento non equivale, di per sé, all'accertamento della sua gravità ai fini della risoluzione o dell'eccezione di inadempimento.
  • Non è consentito dedurre come violazione di legge ciò che in realtà è una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione della violazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. richiede di censurare la sussunzione di un fatto incontestato nella norma; se si contesta invece la stessa ricostruzione dei fatti, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere surrettiziamente sostituito da una censura formalmente qualificata come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniInadempimentoMora
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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