Cassazione Penale, Sentenza n. 22995/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il ricorso contro il sequestro probatorio di un lotto di 27.000 peluche per presunta violazione della normativa sulla sicurezza dei giocattoli (D.Lgs. 54/2011). La ricorrente deduce: errata individuazione della norma incriminatrice (il Tribunale ha richiamato l'art. 3 anziché l'art. 31 e gli obblighi dell'importatore previsti dall'art. 5); insussistenza del fumus commissi delicti sulla base dell'assenza del marchio CE; inesistenza di immissione sul mercato perché la merce era ancora in dogana; impropria qualificazione come tentativo di reato contravvenzionale; errata applicazione delle norme processuali in tema di sequestro ex art. 253 e 324 c.p.p.; carenza della finalità probatoria del sequestro.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo nella parte in cui ha ritenuto che l'errata indicazione dell'art. 3 anziché dell'art. 31 (e l'esistenza degli obblighi dell'importatore di cui all'art. 5) non abbia pregiudicato il diritto di difesa, poiché la contestazione fattuale era chiara (importazione di peluche cinesi privi di marchio CE e non conformi a un primo esame). Ha però annullato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale relativa alla qualificazione della condotta come 'immissione sul mercato', ritenendo la motivazione del Tribunale meramente apparente in quanto fondata sulla natura della società senza esaminare specificamente gli elementi che dimostrino la effettiva immissione o messa a disposizione sul mercato. La Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., perché il giudice cautelare dia conto, alla luce delle definizioni normative e dei criteri interpretativi richiamati (D.Lgs. 54/2011, direttiva 2009/48/CE, Blue Guide e giurisprudenza), della sussistenza del fumus relativo all'immissione sul mercato.
Norme richiamate
D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54, art. 3
art. 3 comma 1 (obblighi del fabbricante in ordine alla progettazione e fabbricazione conformemente ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II)
Richiamato dal Tribunale per descrivere gli obblighi di conformità; la Corte osserva che, sebbene l'art. 3 sia stato citato, la fattispecie penalmente rilevante è disciplinata dall'art. 31 in relazione alle violazioni degli artt. 3 e 5
D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54, art. 5
Stabilisce gli obblighi dell'importatore; nella vicenda l'attività contestata è quella di importazione e quindi ricadente negli obblighi di cui all'art. 5
D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54, art. 31
comma 1: punisce il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2
Disciplina il sistema sanzionatorio penale e amministrativo: la Corte ribadisce che, pur essendo depenalizzate alcune ipotesi (es. mancanza del marchio CE di per sé), resta la fattispecie penale quando si immettono sul mercato prodotti in violazione degli artt. 3 e 5
D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54, art. 2 (definizioni)
Fornisce le definizioni di 'messa a disposizione' e 'immissione sul mercato' e di soggetti rilevanti (fabbricante, importatore, distributore); la Corte utilizza tali definizioni per verificare quando l'operazione costituisce immissione sul mercato
Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Fonti sovranazionali con identiche definizioni di immissione e messa a disposizione; rilevo che l'immissione è la prima messa a disposizione sul mercato comunitario
Commissione Europea, Blue Guide (Communication 2022)
Guida ai criteri di applicazione della normativa UE sui prodotti
Specifica che l'immissione sul mercato si realizza quando il prodotto è reso disponibile per la prima volta e che l'immissione può coincidere con l'operazione di importazione/sdoganamento; la Corte la richiama come utile criterio interpretativo
Regolamento CE n. 1907/2006 (richiamato)
art. 3 punto 12 citato dalla giurisprudenza
Giurisprudenza ha interpretato che l'importazione, iniziata con lo sdoganamento, può costituire immissione sul mercato
Codice di procedura penale, art. 324
comma 5 e comma 7 richiamati
Regola il sequestro probatorio; la Corte ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 324 comma 5 e richiama la necessità che il giudice motivi la sussistenza dei presupposti del sequestro (fumus e finalità probatoria)
Massime di principio
- La mera citazione di una norma diversa da quella sostanzialmente applicabile (es. art. 3 anziché art. 31 o art. 5) non determina automaticamente nullità se la contestazione dei fatti è chiara e la difesa non è stata pregiudicata
- Secondo la normativa europea e nazionale e la Blue Guide, l'immissione sul mercato comprende la prima messa a disposizione sul mercato comunitario; l'operazione di importazione che si perfeziona con lo sdoganamento può integrare l'immissione sul mercato
- Per ritenere il fumus commissi delicti in materia di sicurezza dei prodotti occorre una valutazione motivata della concreta disponibilità a porre i beni nel circuito commerciale (elementi probatori: documentazione commerciale, destinazione della merce, azioni compiute dall'importatore, modalità di trasporto e stoccaggio, ecc.) e non può limitarsi a inferenze basate sulla natura dell'impresa
- L'assenza del marchio CE e una prima valutazione qualitativa di non conformità possono costituire elementi rilevanti per il fumus, ma la loro efficacia probatoria va valutata nel complesso e contestualizzata rispetto al momento dell'immissione
- In presenza di beni ancora in dogana, il giudice deve accertare specificamente se e quando sia avvenuta l'immissione sul mercato o la messa a disposizione: non è sufficiente affermarlo senza adeguata motivazione
- Il sequestro probatorio ex art. 324 c.p.p. richiede motivazione sulla esigenza probatoria e sulla rilevanza del reato: il provvedimento cautelare può essere annullato se la motivazione sulla sussistenza dei presupposti risulta meramente apparente
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