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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36051/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per omicidio colposo di MENOTTA in relazione a un sinistro del 7/5/2011; i ricorrenti denunziano vizio di motivazione e travisamento di fatto per avere i giudici di merito ritenuto decisiva la testimonianza di ASTONE, contestandone la attendibilitaà e la valutazione della visibilità e della morfologia della strada (curva sinistrorsa con pendenza), nonché la ricostruzione del nesso di causalità tra la presunta invasione di corsia dell'autobus e la sterzata del motociclista GIRI che provocò la perdita di controllo e la successiva caduta della vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un'istruttoria adeguata, valutando complessivamente la testimonianza di ASTONE e motivando il preferimento della seconda versione resa dalla teste in dibattimento. Ha confermato che non vi fu collisione fra i mezzi e che lo sbandamento del motociclo fu causato da una sterzata improvvisa del conducente. La Cassazione ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio, escludendo la possibilità di una rivalutazione di merito. Percioè ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in complessivi Euro 4.800,00.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen. (codice di procedura penale)

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto assente una giustificazione per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, a fini della quantificazione delle sanzioni per inammissibilità, non si ravvisa l’assenza di colpa dell’autore del ricorso; giustifica l’applicazione di sanzioni pecuniarie

  • Giurisprudenza di legittimità sul limite del sindacato della Cassazione

    Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015 (Musso, Rv. 265482); Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012 (Minervini, Rv. 253099)

    Ribadito il principio che la Corte di cassazione non può riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie del giudice di merito se non in presenza di un vizio logico-giuridico nella motivazione; le censure che sostanzialmente chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare valutazioni di merito: i ricorsi che chiedono una rivalutazione della credibilità delle testimonianze o della ricostruzione fattuale sono in genere inammissibili se non evidenziano un chiaro vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito motiva il preferimento tra versioni contrapposte fornendo spiegazioni plausibili (es. valutazione complessiva della testimonianza, posizione privilegiata del teste, spiegazioni delle discrepanze formali), la Cassazione tende a non intervenire.
  • Contestazioni generiche sull’attendibilità di una testimone (es. presunti errori percettivi dovuti a morfologia della strada o distanza) devono essere specificamente fondate su elementi che dimostrino l’omissione o il travisamento da parte del giudice di merito per essere ammissibili.
  • In reati stradali senza collisione diretta, la responsabilità penale può essere affermata se vi è prova che la condotta di un conducente ha determinato lo sbandamento o la manovra del terzo che ha provocato la caduta: occorre che il nesso causale sia motivato dai giudici di merito.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta spesso condanne alle spese e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 616 c.p.p.; la parte che impugna deve quindi valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di ricorrere in Cassazione.

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