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Sentenza

Sentenza n. 923/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1339/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1339/2024, nella parte in cui aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le stesse modalità previste per il personale assunto a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero ad accreditare l’importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare il passaggio in giudicato della pronuncia, la rituale notificazione della stessa, l’inadempimento o l’avvenuto pagamento, né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultava notificata all’Amministrazione nel rispetto delle formalità e dei termini di legge. Poiché l’Amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto né ha dedotto fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione, il Collegio ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di 1.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, previa richiesta della parte. Il commissario dovrà depositare la documentazione tramite PAT e riferire al TAR sugli adempimenti eseguiti. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in 550 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sulla somma dovuta dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione, con separato decreto, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

  • d.m. n. 55/2014

    È utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, facendo riferimento ai minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato contenente un obbligo puntuale a carico dell’Amministrazione e la rituale notificazione della stessa, mentre l’Amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che impone all’Amministrazione il rilascio di una prestazione e il pagamento di una somma determinata o determinabile, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e specificare le operazioni amministrative necessarie a dare integrale esecuzione al giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione dell’inadempimento e dell’assenza di pagamento, unitamente alla documentata esistenza del giudicato e della sua notificazione, consente di ritenere non adempiuto l’obbligo senza che il giudice debba disporre ulteriori accertamenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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