Ordinanza n. 683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di diffida a demolire e ripristinare lo stato dei luoghi, relativa a interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire su area ritenuta appartenente al demanio o al patrimonio di enti pubblici
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la diffida alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. La controversia riguarda interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire su un'area qualificata come pubblica. L'appellante ha cercato di dimostrare la proprietà privata dell'area mediante scritture negoziali e ha dedotto la pendenza di un giudizio civile volto all'accertamento dell'usucapione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le visure catastali e le ispezioni ipotecarie presenti in atti indicavano invece la natura pubblica dell'area e che le scritture depositate erano prive di efficacia traslativa reale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. La Sezione ha ritenuto non dimostrata, allo stato degli atti, la proprietà privata dell'area: le risultanze catastali e ipotecarie la qualificavano come pubblica, mentre le scritture prodotte dall'appellante non avevano efficacia traslativa reale. La mera pendenza di un giudizio civile per l'accertamento dell'usucapione non è stata ritenuta sufficiente a fornire concreti elementi probatori idonei a superare tali risultanze nella fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale.
d.P.R. 380/2001
La decisione richiama la disciplina edilizia applicabile agli interventi realizzati in assenza o difformità dal permesso di costruire e alla demolizione su suolo pubblico, senza indicare uno specifico articolo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, chi contesta una diffida edilizia riferita a interventi realizzati su area qualificata come pubblica deve fornire concreti elementi probatori della proprietà privata dell'area; la mera allegazione della pendenza di un giudizio civile per l'accertamento dell'usucapione non è, di per sé, sufficiente.
- Scritture prive di efficacia traslativa reale non sono idonee, nella fase cautelare, a superare le risultanze di visure catastali e ispezioni ipotecarie che qualificano l'area come appartenente al demanio o al patrimonio di un ente pubblico.
Come è indicizzato
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