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Sentenza

Sentenza n. 2434/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del silenzio illegittimamente serbato rispetto all'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna, siccome valida qualifica professionale ai sensi delle direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue, con riferimento alla classe di concorso ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO protocollata in data 26 giugno 2025; nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere incombente sul Ministero resistente in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 smi per l'effetto, per la condanna ex art. 31 cod. proc. amm. del Ministero resistente a provvedere sull'istanza di riconoscimento della predetta qualifica professionale qualora occorra, per la nomina ex art. 117 cod. proc. amm. di un commissario ad acta che provveda in sostituzione del Ministero resistente, nel caso di perdurante inerzia decorso l'ulteriore termine di 30 giorni.

Giustizia amministrativa202514282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Spagna, presentata il 26 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento, quale qualifica professionale ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento nella classe di concorso ADSS per le scuole secondarie di secondo grado. Ha dedotto la presentazione di una formale domanda il 26 giugno 2025 e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. È stato chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine al Ministero di concludere il procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea sia il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza un pronunciamento dell’amministrazione. Nel caso concreto tali presupposti risultavano integrati: alla data di proposizione del ricorso erano trascorsi i termini previsti dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, pari a trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione, oltre al termine di tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento, senza che fosse stato adottato un atto espresso. Il Collegio ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito relativo all’azione avverso il silenzio e consente la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza è riferita al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando siano presenti una formale istanza del privato e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
  • L’accertamento del silenzio-inadempimento comporta l’ordine giudiziale all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza sostituire la valutazione amministrativa sul merito dell’istanza.
  • In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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