Cassazione Penale, Sentenza n. 27385/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nuoro contestando due profili: 1) illegittimità della pena inflitta perché inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 648 cod. pen. (per il reato di ricettazione la legge prevede pena da 2 a 8 anni di reclusione e relativa multa), essendo stata inflitta la pena di 6 mesi di reclusione; 2) illegittima concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'imputato avesse precedenti condanne a pena detentiva, e quindi non sussistessero i presupposti di cui agli artt. 163 e segg. cod. pen. e all'art. 133 cod. pen. per la concessione del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (pena e beneficio della sospensione). La responsabilità per il reato di ricettazione è stata confermata dal Tribunale e non è stata annullata; tuttavia la determinazione della pena e la valutazione sul riconoscimento del beneficio della sospensione sono state ritenute illegali o non adeguatamente motivate. La Corte ha richiamato che la pena inflitta (6 mesi e 300 euro di multa) è inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 648 c.p. e che non risultano nella motivazione elementi che giustifichino l'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648. Inoltre la Corte ha osservato che il beneficio della sospensione condizionale non può essere concesso in presenza di precedenti condanne a pena detentiva, salvo condizioni tassative (cumulazione che non superi i limiti di legge e prognosi favorevole). Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena al Tribunale di Nuoro in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
la pena da 2 a 8 anni di reclusione e da 516 a 10.329 C di multa
La norma stabilisce il minimo edittale di pena per la ricettazione; la pena inflitta (6 mesi) è quindi illegale perché inferiore al minimo previsto. L'eventuale attenuante speciale del quarto comma può ridurre la pena solo se il valore del bene è particolarmente lieve e si ravvisano gli ulteriori elementi richiesti dall'art. 133 c.p.
art. 648, quarto comma, cod. pen. (attenuante speciale)
L'attenuante speciale prevista dal quarto comma è applicabile solo se il valore del bene è particolarmente lieve e se, in conformità all'art. 133 c.p., sussistono elementi sia oggettivi (es. entità del profitto) sia soggettivi (capacità a delinquere dell'agente) che giustifichino la diminuzione.
art. 133 cod. pen. (circostanze e misura della pena)
L'art. 133 contiene i criteri per la determinazione della pena e per l'applicazione delle attenuanti; la Corte richiama che l'attenuante speciale di cui all'art. 648 quarto comma va valutata alla stregua di tali criteri, sia in termini oggettivi sia soggettivi.
art. 163 e segg. cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La sospensione condizionale può essere concessa solo se la pena complessiva non supera i due anni di reclusione e se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133, il giudice ritiene, con prognosi favorevole, che il condannato si asterrà dal commettere nuovi reati. Inoltre il beneficio non è concedibile a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva, salvo che la pena da infliggere cumulata con quella precedente non superi i limiti indicati e il giudice possa formulare una prognosi positiva.
Massime di principio
- Una pena inflitta al di sotto del minimo edittale previsto dalla legge è illegittima e comporta annullamento della determinazione sanzionatoria; il giudice non può operare "equità" riducendo la pena sotto il minimo stabilito dalla norma.
- L'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p. si applica solo se il valore del bene è particolarmente lieve e se sono presenti gli ulteriori requisiti dell'art. 133 c.p.; tali requisiti devono emergere esplicitamente nella motivazione.
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena richiede che la pena complessiva non superi i due anni e una prognosi favorevole di astensione dal reato; non è normalmente concedibile a chi ha precedenti condanne a pena detentiva, salvo che la pena cumulata non ecceda i limiti di legge e il giudice valuti positivamente la prognosi.
- Se la Corte annulla solo il trattamento sanzionatorio, la decisione di colpevolezza resta valida e il procedimento viene rinviato al giudice di merito per la sola riformulazione della pena, di norma in diversa composizione.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe documentare concretamente il valore limitato del bene e gli elementi soggettivi (es. scarsa capacità a delinquere) se vuole ottenere l'attenuante speciale; il pubblico ministero dovrebbe contestare l'applicabilità di attenuanti non adeguatamente motivate e richiamare i limiti previsti per i benefici sospensivi.
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