Sentenza n. 10765/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 9293/2024 del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, pubblicata il 24.09.2024, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 30849/2023 e notificata il 03.07.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che riconosceva servizi pre-ruolo, ricostruzione della carriera, attribuzione di classi stipendiali e pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 9293/2024 del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto al computo, ai fini della ricostruzione della carriera, di 7 anni, 4 mesi e 7 giorni di servizio pre-ruolo, ordinando l'attribuzione della classe stipendiale 9-14 dal 1° aprile 2014 e della classe 15-20 dal 1° aprile 2020, nonché il pagamento di euro 1.249,85 oltre interessi e delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, evidenziando che non era intervenuto alcun pagamento solutorio. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva all'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente idoneo, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in via sostitutiva. Il TAR ha riservato l'eventuale applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. Ha inoltre riconosciuto gli ulteriori interessi legali sulla somma dovuta fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive, condannando il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e riservare l'applicazione della penalità di mora.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione della decisione in forma esecutiva all'amministrazione e deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del regime del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1282, comma 1, c.c.
i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente
La somma dovuta in esecuzione del giudicato produce ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo, trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza civile passata in giudicato può essere accertata dal giudice amministrativo quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della decisione in forma esecutiva previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con un ulteriore termine, per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora può essere riservata dal giudice dell'ottemperanza per l'ipotesi in cui l'amministrazione persista nell'inadempimento anche dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e di quello assegnato al commissario ad acta.
- Le somme liquide ed esigibili dovute in esecuzione del giudicato producono interessi legali fino all'effettivo soddisfo, salvo diversa previsione di legge o del titolo.
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