Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullita della sentenza di assoluzione del Tribunale di Pesaro per diversita del fatto accertato rispetto a quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice. Piccolo deduce che, quando venga rilevata la diversita del fatto anche in sede di appello, la legge impone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero senza valutare la fondatezza del fatto diverso e che la decisione d'appello gli ha leso il diritto di difesa e l'interesse concreto a conservare l'assoluzione ottenuta in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nullita per difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto accertato, risalente alla fase investigativa, impone la regressione integrale degli atti alla Procura e non al giudice di primo grado. Pertanto ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che disponeva la trasmissione degli atti al primo giudice e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Pesaro. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo cui la rilevazione della diversita del fatto in appello determina una decisione di natura processuale soggetta a impugnazione quando vi sia interesse concreto.
Norme richiamate
art. 70 d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633
Norma sostanziale richiamata nella imputazione tributaria relativa all'ipotesi di reato contestata; citata come quadro normativo dell'accusa originaria
art. 295, ultimo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamata come norma sostanziale collegata all'accusa in tema di normativa doganale/importazione; contestazione riguardava presunte violazioni legate all'importazione dell'aeromobile
art. 521 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il giudice di trasmettere al Pubblico Ministero gli atti quando si rilevi diversita del fatto accertato rispetto a quello contestato; violazione comporta nullita della sentenza
art. 522 cod. proc. pen.
Sanziona la nullita della decisione in caso di violazione delle regole che tutelano l'immutabilita dell'accusa e il contraddittorio; richiamata per giustificare la trasmissione degli atti
art. 598 cod. proc. pen.
Stabilisce l'applicabilita delle disposizioni del giudizio di primo grado anche al giudizio di appello e consente quindi che la diversita del fatto sia riconosciuta anche in appello
art. 604 cod. proc. pen.
Prevede la nullita della sentenza per violazione dell'art. 522 e conferma la possibilita di annullamento per violazioni procedurali legate alla diversita del fatto
Massime di principio
- Se in appello emerge una diversita tra il fatto contestato e il fatto effettivamente accertato, il giudice deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero; non e' corretta la trasmissione al solo primo giudice
- Quando il disallineamento tra imputazione e prova risale alla fase delle indagini, la regressione e' integrale e gli atti devono tornare alla Procura, con perdita dell'effetto favorevole dell'assoluzione di primo grado fino all'eventuale nuova decisione
- La dichiarazione della diversita del fatto in sede d'appello ha natura processuale e puo' essere impugnata dall'interessato se sussiste un concreto interesse, ad esempio l'imputato assolto che rischia di perdere l'assoluzione
- Il giudice d'appello non deve valutare nel merito la fondatezza del nuovo fatto emerso dall'istruttoria quando si configura una modifica della contestazione: il corretto iter e' la trasmissione degli atti alla Procura
- La tutela del diritto di difesa e del contraddittorio impone che ogni riallineamento dell'imputazione alle prove sia fatto nella fase competente e con le garanzie del procedimento: spostamenti di fatto in udienza che incidono sulla correlazione imputazione-prova richiedono la procedura prevista dagli articoli processuali
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