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Sentenza

Sentenza del 15/10/2018 n. 25648 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria per violazione o falsa applicazione dell'art. 1911 c.c. e degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 633/1972. Ha sostenuto che le commissioni di delega corrisposte alla coassicuratrice delegataria per la gestione accentrata delle polizze e dei sinistri non costituissero operazioni assicurative esenti da IVA, né prestazioni accessorie all'assicurazione, poiché erano rese nell'interesse degli altri coassicuratori e non direttamente dell'assicurato. La Corte ha ritenuto che la clausola di delega realizzi un mandato con rappresentanza tra coassicuratori, distinto dalla copertura assicurativa e privo dei requisiti richiesti per l'esenzione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che le prestazioni svolte dalla coassicuratrice delegataria in esecuzione della clausola di delega non sono operazioni assicurative esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, non sono prestazioni di intermediazione assicurativa esenti ai sensi del n. 9 e non possono beneficiare del regime delle prestazioni accessorie previsto dall'art. 12, poiché il loro destinatario diretto è costituito dagli altri coassicuratori e non dall'assicurato. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 2

    Sono esenti dall'IVA "le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio".

    L'esenzione riguarda le prestazioni caratterizzate dall'impegno dell'assicuratore, a fronte di un premio, a garantire all'assicurato la prestazione prevista in caso di verificazione del rischio. Non comprende le attività amministrative e gestorie svolte da un coassicuratore per conto degli altri coassicuratori nell'ambito di una clausola di delega.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 9

    Sono esenti le "prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni" indicate dalla norma.

    L'esenzione è limitata alle attività proprie dell'intermediazione assicurativa, dirette a ricercare clienti e a metterli in relazione con l'assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione. Non si applica alla gestione interna dei rapporti tra coassicuratori.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 12

    Le "altre cessioni o prestazioni accessorie" alla prestazione principale "non sono soggetti autonomamente all'imposta" nei rapporti tra le parti dell'operazione principale.

    La disciplina dell'accessorietà richiede che prestazione principale e prestazione accessoria siano rese a favore del medesimo destinatario e perseguano il medesimo risultato economico. Non opera quando la prestazione principale è resa all'assicurato mentre quella asseritamente accessoria è resa nell'interesse degli altri coassicuratori.

  • Codice civile, art. 1911

    Se la medesima assicurazione è contratta presso diversi assicuratori, ciascuno è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata in proporzione della rispettiva quota.

    La coassicurazione costituisce un'unica operazione assicurativa sotto il profilo oggettivo, ma comporta obbligazioni parziarie e non solidali tra i coassicuratori. La clausola di delega non modifica tale struttura: attribuisce a un coassicuratore compiti gestori e poteri rappresentativi, senza trasformare tali attività in copertura assicurativa.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 135, paragrafo 1, lett. a

    Gli Stati membri esentano "le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione".

    La disposizione unionale impone un'interpretazione restrittiva dell'esenzione. Sono comprese le prestazioni che partecipano effettivamente alla funzione assicurativa o all'intermediazione, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi, incluso il rapporto con l'assicuratore e l'assicurato quando richiesto.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA in materia assicurativa, costituendo deroghe al principio generale di imponibilità delle prestazioni onerose, devono essere interpretate restrittivamente.
  • Per qualificare una prestazione come operazione assicurativa esente occorre verificare che essa abbia ad oggetto la copertura di un rischio a favore dell'assicurato, normalmente in cambio di un premio, e non la mera gestione amministrativa o organizzativa del rapporto assicurativo.
  • Le attività svolte da una compagnia delegataria per conto degli altri coassicuratori, come gestione delle polizze, liquidazione dei sinistri e coordinamento amministrativo, restano imponibili se il loro beneficiario diretto è costituito dai coassicuratori mandanti.
  • La clausola di delega nella coassicurazione conferisce normalmente un mandato con rappresentanza e non modifica la parziarietà delle obbligazioni dei coassicuratori né trasforma le attività delegate in prestazioni assicurative esenti.
  • L'esenzione prevista per l'intermediazione assicurativa richiede un'attività funzionale alla ricerca di clienti e alla conclusione di contratti assicurativi; non è sufficiente che la prestazione sia genericamente collegata al settore assicurativo.
  • Il regime delle prestazioni accessorie si applica solo quando la prestazione accessoria e quella principale sono rivolte allo stesso destinatario e servono a consentire la fruizione del servizio principale nelle migliori condizioni.

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