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Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza - alla sentenza del T.A.R. Palermo n. 3513 del 2024, intervenuta tra le parti, che ha annullato gli artt. 3, 9, 10 e l’allegato E dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 143 del 2024; e, in via subordinata, per l’annullamento - dell’ordinanza prot. n. 189 del 21 maggio 2025 emanata dalla Capitaneria di Porto di Trapani recante “integrazione alla disciplina delle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo (diving, snorkeling/seawatching)”, nella parte in cui riproduce integralmente le disposizioni già annullate dal T.A.R. Sicilia, Palermo con la sentenza n. 3513/2024, tra le stesse parti e, segnatamente, ove detta una dettagliata disciplina dell'attività dei centri d'immersione ponendo limitazioni alle attività commerciali dei ricorrenti diverse e ulteriori rispetto alla legislazione nazionale di settore (artt. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordinanza); - dell’allegato 1 all’ordinanza de quo, nella parte in cui ripropone fedelmente l’Allegato E all’ordinanza n. 143 del 2024 emessa dalla Capitaneria di Porto di Trapani, annullato dal T.A.R. Sicilia, Palermo con la sentenza n. 3513/2024; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche ignoto, comunque connesso, conseguente e/o presupposto;

Giustizia amministrativa202501225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: artt. 2, 3 e 6 e allegato 1 dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 189 del 21 maggio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori diving e snorkeling)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto in via principale l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 3513 del 2024, che aveva annullato per incompetenza relativa alcune disposizioni dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 143 del 2024. Hanno dedotto che la nuova ordinanza n. 189 del 2025 riproduceva sostanzialmente le disposizioni già annullate, inclusi gli obblighi di comunicazione dell'inizio dell'attività, le verifiche sulla comunicazione e gli obblighi di comunicazione all'Autorità marittima, nonché il contenuto dell'allegato E mediante il nuovo allegato 1. La riproposizione sarebbe avvenuta nelle more dell'appello proposto contro la precedente sentenza, senza che ne fosse stata sospesa l'efficacia. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della nuova ordinanza per violazione dell'art. 27, comma 9, e dell'art. 26-bis, comma 3, del d.lgs. n. 171/2005, nonché per violazione del principio di proporzionalità. In particolare, hanno sostenuto che l'art. 27, comma 9, consente una regolamentazione amministrativa ulteriore dell'attività da diporto soltanto in presenza di esigenze prettamente locali, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative, mentre l'art. 26-bis, comma 3, attribuisce alle Capitanerie locali poteri di pianificazione e direzione dei controlli sulla sicurezza della navigazione, non una generale competenza regolamentare sui natanti da diporto.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la domanda di ottemperanza, ritenendo ammissibile la trattazione con rito ordinario, che garantisce alle parti garanzie processuali maggiori rispetto al rito camerale previsto per l'ottemperanza. Ha ritenuto eseguibile la sentenza n. 3513 del 2024 ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., poiché non risultava sospesa dal giudice d'appello. La Capitaneria, invece di conformare la propria attività amministrativa alla pronuncia esecutiva, ha riproposto nella nuova ordinanza disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già annullate, ritenendo erroneamente che la sentenza non producesse effetti nelle more dell'appello. Il TAR ha quindi dichiarato nulli e privi di effetto gli artt. 2, 3 e 6 dell'ordinanza n. 189 del 2025 e il relativo allegato 1, in quanto adottati in violazione della sentenza esecutiva e in elusione del giudicato. La domanda subordinata di annullamento è stata assorbita. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo

    La sentenza amministrativa esecutiva può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza finché non intervenga una pronuncia del giudice d'appello che ne sospenda o modifichi l'efficacia.

  • art. 87, comma 2, c.p.a.

    La trattazione ordinaria della domanda di ottemperanza non determina una violazione delle regole processuali del rito camerale, quando assicura alle parti garanzie processuali maggiori.

  • art. 27, comma 9, d.lgs. n. 171/2005

    eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo […] d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti quale limite alla possibilità dell'amministrazione marittima di introdurre una disciplina ulteriore dell'attività da diporto; il TAR non ha esaminato il motivo, ritenendolo assorbito dall'accoglimento dell'ottemperanza.

  • art. 26-bis, comma 3, d.lgs. n. 171/2005

    La disposizione è stata invocata per sostenere che alle autorità locali della Capitaneria spettano poteri di pianificazione e direzione dei controlli in materia di sicurezza della navigazione, non una generale competenza regolamentare sui natanti da diporto; il TAR non ha esaminato il motivo, ritenendolo assorbito.

Massime di principio

  • Una sentenza amministrativa esecutiva deve essere attuata dall'amministrazione finché il giudice d'appello non ne abbia sospeso o modificato l'efficacia; la mera proposizione dell'appello non autorizza l'amministrazione a disattenderla.
  • È nulla, perché adottata in violazione o elusione di una sentenza amministrativa esecutiva, la nuova disciplina amministrativa che riproduca sostanzialmente disposizioni già annullate dal giudice, anche quando sia formalmente contenuta in un distinto provvedimento.
  • L'amministrazione non può utilizzare l'adozione di un nuovo atto per neutralizzare gli effetti di una decisione giurisdizionale non condivisa, dovendo conformarsi alla sentenza oppure avvalersi degli ordinari strumenti di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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