Sentenza n. 8307/2026 - Roma, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, n. 11235/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 11235/2024, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 11235/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non ha adempiuto. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato: il titolo era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile, corrispondendo al ricorrente le somme liquidate, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- La rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per procedere coattivamente all’esecuzione dell’obbligo pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione.
- In presenza di una comprovata e persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora non è automatica: può essere applicata quando ricorrano i relativi presupposti e, anche dopo la decisione sull’ottemperanza, può essere richiesta in caso di ulteriore persistente inadempimento oltre i termini assegnati.
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