Regolamento (UE) 2020/956
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/956 of 26 June 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica merce nella Nomenclatura combinata, per garantirne l’applicazione omogenea in tutta l’Unione. L’allegato descrive l’articolo e spiega, sulla base delle regole generali di interpretazione e delle note alle sezioni e ai capitoli, perché debba essere classificato come radiatore per veicoli a motore. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Classificazione tariffaria di un determinato articolo in alluminio destinato al sistema di raffreddamento di veicoli a motore, con attribuzione del codice NC 8708 91 35.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, nella Nomenclatura combinata, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare dell’articolo in lega di alluminio destinato al circuito di raffreddamento di motori a combustione interna di veicoli delle voci 8701-8705. Ha effetto in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, che possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina in generale altri prodotti diversi da quelli descritti nell’allegato.
Classificazione di un articolo in alluminio per il circuito di raffreddamento di veicoli a motore
Il regolamento disciplina la classificazione tariffaria, nella Nomenclatura combinata, di un articolo in lega di alluminio dotato di alette di raffreddamento e di collegamenti per liquido refrigerante, progettato per essere collocato nel sistema di raffreddamento del motore di veicoli a motore delle voci 8701-8705. La finalità è garantire un’applicazione uniforme della classificazione doganale nell’Unione, in coerenza con le regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata e con le note delle sezioni e dei capitoli pertinenti.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente la merce descritta nell’allegato: un manufatto cubico in lega di alluminio, di dimensioni approssimative 370 × 194 × 42 mm, impiegato nel cosiddetto "short cooling circuit" sotto il cruscotto dei veicoli. L’articolo trasferisce all’aria il calore assorbito dal liquido di raffreddamento proveniente dal motore e contribuisce anche al raggiungimento della temperatura ottimale del motore nella fase di riscaldamento. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2. Nei considerando si afferma che, per assicurare l’uniformità applicativa della Nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre adottare misure specifiche di classificazione per le merci considerate. Si richiama inoltre il ruolo delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata e il parere del Comitato del codice doganale.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 impone la classificazione della merce nel codice NC 8708 91 35, identificato nell’allegato come voce relativa ai radiatori per veicoli a motore delle voci 8701-8705. La motivazione riportata in allegato indica che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6, dalla nota 2, lettera e), della Sezione XVII, dalla nota 3 della Sezione XVII e dal testo delle voci 8708, 8708 91 e 8708 91 35.
Esclusioni da altre voci tariffarie
L’allegato esclude espressamente due possibili inquadramenti alternativi:
- la voce 8419 50, relativa a unità di scambio termico, poiché l’oggetto, per le sue caratteristiche obiettive, svolge la funzione di radiatore per articoli della Sezione XVII;
- la sottovoce 8708 29, relativa ad altri parti e accessori di carrozzerie o ad apparecchi non elettrici di riscaldamento/sbrinamento, poiché l’articolo non usa direttamente il calore per il riscaldamento o lo sbrinamento, ma lo trasferisce dal liquido di raffreddamento all’aria.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 tutela le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate, consentendo al titolare di continuare a invocarle per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola transitoria rilevante per gli operatori che abbiano ottenuto ITV prima dell’adozione della nuova classificazione.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dal momento dell’entrata in vigore, il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sulla classificazione doganale della merce descritta nell’allegato.
Disposizioni principali
Classificazione obbligatoria della merce descritta nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna (1) della tabella dell’allegato siano classificate nella Nomenclatura combinata sotto il codice NC indicato nella colonna (2), cioè 8708 91 35.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013, per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità generale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Motivazione e criteri di classificazione
I considerando richiamano l’esigenza di garantire un’applicazione uniforme della Nomenclatura combinata e la necessità di adottare misure di classificazione per le merci dell’allegato. La classificazione è fondata sulle regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata e sulle note pertinenti della Sezione XVII e del Capitolo 84, oltre che sul testo dei codici NC.
Esclusione di classificazioni alternative
Nell’allegato si chiarisce che la classificazione come unità di scambio termico della voce 8419 50 è esclusa, perché l’articolo svolge la funzione di radiatore per prodotti della Sezione XVII. È esclusa anche la classificazione alla sottovoce 8708 29, poiché l’articolo non utilizza direttamente il calore per riscaldare o sbrinare, ma trasferisce il calore assorbito dal liquido di raffreddamento all’aria.
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