Regolamento (UE) 2020/957
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di un determinato dissipatore di calore in alluminio, al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle regole tariffarie nell’Unione. La Commissione conclude che il prodotto non può essere classificato come parte di apparecchi per l’illuminazione né come parte di prodotti specifici, ma deve essere ricondotto al codice NC 7616 99 90. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.
Classificazione doganale uniforme di un dissipatore di calore in alluminio nella nomenclatura combinata (codice NC 7616 99 90).
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nell’Unione europea, della merce descritta nell’allegato al regolamento: un articolo forgiato in alluminio, non ottenuto per fusione, a forma di piastra circolare con perni di raffreddamento, destinato a dissipare il calore dei moduli LED. Rileva per le autorità doganali e per gli operatori economici che importano o dichiarano merci analoghe ai fini dell’applicazione uniforme della nomenclatura combinata. Il regolamento non contiene esclusioni generali, ma riguarda solo la merce specificamente descritta nell’allegato.
Classificazione di un dissipatore di calore in alluminio nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione europea, classificando una specifica merce descritta nell’allegato. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, ed è adottata in coerenza con il parere del comitato del codice doganale.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la necessità di assicurare un’interpretazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Le considerazioni spiegano che, in applicazione delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, le merci descritte nell’allegato devono essere ricondotte al corrispondente codice NC indicato, secondo la motivazione tecnica riportata nella terza colonna della tabella.
Oggetto della classificazione
L’allegato riguarda un articolo forgiato, definito anche come "dissipatore di calore", fabbricato in alluminio e non ottenuto per fusione. Ha la forma di una piastra circolare di circa 50 mm di diametro, sulla quale sono fissati perni di raffreddamento di altezza indicativa pari a 30, 40 o 50 mm. Il prodotto è destinato a dissipare il calore generato dai moduli LED.
La classificazione stabilita è il codice NC 7616 99 90.
Ragioni della classificazione doganale
La Commissione fonda la classificazione sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo delle voci 7616, 7616 99 e 7616 99 90. Viene espressamente esclusa la classificazione nel codice NC 9405 99 00 come parte di apparecchi per l’illuminazione, perché all’atto della presentazione in dogana l’articolo non è riconoscibile, per forma o caratteristiche specifiche, come parte destinata esclusivamente o principalmente a un articolo della voce 9405.
È inoltre esclusa la qualificazione come parte di un prodotto specifico, poiché l’articolo non è adatto a essere utilizzato come parte di un prodotto determinato e, pertanto, non può essere identificato come parte di un articolo rientrante, ad esempio, nelle voci 8539, 8541 o 8543. Di conseguenza, la Commissione lo ricondice agli "altri lavori di alluminio non ottenuti per fusione".
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al regolamento. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori doganali e per gli importatori di prodotti analoghi, il testo è rilevante perché conferma che la mera funzione tecnica di dissipazione del calore non è sufficiente, di per sé, a qualificare il bene come parte di apparecchi per l’illuminazione o di altro prodotto specifico. Ai fini dichiarativi, la classificazione deve seguire la natura oggettiva del bene come lavorazione in alluminio rientrante nel codice NC 7616 99 90, salvo diverse caratteristiche materiali o funzionali che lo rendano identificabile, al momento dell’importazione, come parte di uno specifico articolo.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce considerata, il codice è 7616 99 90.
Motivazione della classificazione
Nell’allegato, la Commissione spiega che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90. È esclusa la classificazione come parte di apparecchi per l’illuminazione (voce 9405) perché, al momento della presentazione in dogana, l’articolo non è identificabile come parte destinata esclusivamente o principalmente a tale voce; è altresì esclusa la classificazione come parte di un prodotto specifico, poiché l’articolo non è adatto a essere utilizzato come parte di un prodotto specifico.
Informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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