Regolamento (UE) 2020/891
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/891 della Commissione del 26 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA) alle misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 per consentire una gestione più flessibile dei programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II durante l’emergenza Covid-19. Introduce, da un lato, la possibilità di applicare eccezionalmente un tasso di cofinanziamento del 100% su richiesta dell’autorità di gestione e, dall’altro, una procedura semplificata per trasferimenti finanziari tra priorità senza necessità di decisione della Commissione. Le modifiche sono pensate per accelerare l’impiego delle risorse e sostenere settori colpiti dalla crisi, come sanità, imprese e mercato del lavoro.
Modifica le regole di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II per introdurre misure straordinarie di flessibilità e cofinanziamento al 100% in risposta alla pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), in particolare ai programmi di cui all’articolo 27, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014. Riguarda le autorità di gestione, gli Stati membri partecipanti, i comitati congiunti di monitoraggio e, in via indiretta, i beneficiari delle spese dichiarate nei periodi contabili interessati. Le misure sono temporanee e si applicano, per il tasso di cofinanziamento eccezionale, al periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021; le regole sul ritorno automatico del tasso ordinario operano dal 1° luglio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si inserisce nel contesto delle misure UE adottate per rispondere alla pandemia di Covid-19.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/891 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014, che disciplina l’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nell’ambito dell’IPA II. La modifica è adottata in un contesto di emergenza sanitaria ed è finalizzata ad allineare tali programmi alle misure straordinarie già previste a livello UE per fronteggiare la pandemia di Covid-19, in particolare per assicurare maggiore rapidità nell’utilizzo delle risorse e una risposta più flessibile alle esigenze dei territori interessati.
Finalità e contesto emergenziale
I considerando evidenziano che la pandemia ha inciso in modo senza precedenti sull’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera, sia IPA II sia di cooperazione territoriale europea. La Commissione ritiene necessario introdurre misure specifiche per consentire ai programmi di intervenire rapidamente nei settori maggiormente colpiti, come sanità, imprese, incluse le PMI, e mercato del lavoro, al fine di sostenere la ripresa socioeconomica nelle aree di programma.
Cofinanziamento al 100% per il periodo contabile 2020-2021
La principale novità è l’inserimento, nell’articolo 28 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, di un nuovo paragrafo 2 bis. Tale disposizione consente, in deroga alla disciplina ordinaria, di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento relative al periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per uno o più assi prioritari.
La misura non opera automaticamente: è necessaria una richiesta dell’autorità di gestione e la presentazione della modifica del programma secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 5 bis, corredata del programma riveduto. Il tasso del 100% si applica soltanto se la Commissione approva la modifica prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il regolamento prevede inoltre un ritorno automatico al tasso di cofinanziamento originario: dal primo giorno del periodo contabile successivo, cioè dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, torna ad applicarsi il tasso vigente alla data di presentazione della richiesta di modifica.
Maggiore flessibilità nei trasferimenti finanziari tra priorità
Il nuovo articolo 31, paragrafo 5 bis, introduce una procedura eccezionale per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 27, lettera a). L’autorità di gestione può trasferire, nel corso del periodo di programmazione, fino all’8% della dotazione di una priorità, calcolata al 1° febbraio 2020, entro il limite del 4% del bilancio complessivo del programma, verso un’altra priorità dello stesso programma.
Tali trasferimenti:
- non incidono sugli anni precedenti;
- sono qualificati come non rilevanti;
- non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione;
- devono comunque rispettare i requisiti regolamentari applicabili;
- devono essere approvati preventivamente dal comitato congiunto di monitoraggio;
- devono essere notificati alla Commissione dallo Stato membro mediante il piano finanziario riveduto.
Per queste modifiche semplificate, il regolamento esclude l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31, riducendo gli oneri procedurali rispetto al regime ordinario.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. L’urgenza della disciplina è espressamente giustificata dalla necessità di rendere operative senza ritardo le misure straordinarie connesse alla risposta europea alla pandemia.
Disposizioni principali
Cofinanziamento eccezionale al 100%
All’articolo 28 viene inserito il paragrafo 2 bis, che consente, in deroga alla regola ordinaria, l’applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% sulle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per uno o più assi prioritari. La misura opera su richiesta dell’autorità di gestione, mediante la procedura di modifica del programma di cui all’articolo 31, paragrafo 5 bis, ed è subordinata all’approvazione della corrispondente modifica da parte della Commissione prima della trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Dal 1° luglio 2021 riapplica automaticamente il tasso di cofinanziamento vigente al momento della richiesta di modifica.
Trasferimenti tra priorità senza decisione della Commissione
All’articolo 31 è inserito il paragrafo 5 bis, che consente, per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 27, lettera a), all’autorità di gestione di trasferire durante il periodo di programmazione fino all’8% della dotazione di una priorità, calcolata al 1° febbraio 2020, entro il limite del 4% del bilancio del programma, verso un’altra priorità dello stesso programma. I trasferimenti non incidono sugli anni precedenti, sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Restano però soggetti ai requisiti regolamentari e devono essere approvati preventivamente dal comitato congiunto di monitoraggio; lo Stato membro deve notificare alla Commissione il piano finanziario riveduto.
Rapporto con la disciplina ordinaria di modifica dei programmi
Per le modifiche disciplinate dal nuovo articolo 31, paragrafo 5 bis, non si applicano i paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, prevedendo così una procedura semplificata rispetto al regime ordinario di modifica dei programmi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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