Regolamento (UE) 2020/885
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un regime fitosanitario speciale per prevenire l’ingresso e la diffusione nell’Unione del batterio responsabile del cancro del kiwi. Prevede divieti generali sull’organismo nocivo, condizioni rigorose per l’importazione di polline vivo e vegetali di Actinidia da paesi terzi, e regole analoghe per la circolazione intra-UE. Le misure si fondano su certificazione fitosanitaria, ispezioni, test, definizione di aree e luoghi indenni da organismi nocivi e controlli al punto di ingresso.
Misure fitosanitarie per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su polline vivo e vegetali di Actinidia destinati alla piantagione.
Ambito di applicazione
Si applica a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto e, in particolare, al polline vivo e ai vegetali destinati alla piantagione, esclusi i semi, di Actinidia Lindl. provenienti da paesi terzi, nonché agli spostamenti all’interno dell’Unione di tali vegetali originari dell’Unione o già immessi nell’Unione. Il regolamento riguarda quindi operatori, importatori, produttori, movimentatori e autorità competenti degli Stati membri; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021. Restano fuori dal campo di applicazione i semi e, in generale, il regolamento non disciplina altre specie vegetali non appartenenti ad Actinidia.
Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Il regolamento disciplina un regime fitosanitario mirato per contenere il rischio legato a Pseudomonas syringae pv. actinidiae, agente causale del cancro del kiwi. Il considerando evidenzia che il rischio permane, che precedenti misure erano scadute il 31 marzo 2020 e che occorre sostituirle con una disciplina aggiornata e coerente con il regolamento (UE) 2016/2031 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Ambito oggettivo e divieti generali
Il regolamento si applica all’organismo nocivo specificato e introduce un divieto generale di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio nell’Unione. La logica è preventiva: evitare sia l’ingresso sia la circolazione interna del batterio, salvo le movimentazioni dei vegetali che rispettino condizioni molto rigorose.
Importazione di polline vivo e vegetali di Actinidia da paesi terzi
L’articolo 3 riguarda il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, esclusi i semi, di Actinidia Lindl. originari di paesi terzi. Tali merci possono essere introdotte nell’Unione solo se conformi alle condizioni degli articoli 4, 5 e 6.
Certificazione fitosanitaria
Per l’importazione è obbligatorio un certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare che attesti una delle condizioni tassative previste:
- coltivazione per l’intero ciclo vitale in un paese notoriamente indenne;
- coltivazione in una zona indenne da organismi nocivi, individuata secondo l’ISPM n. 4;
- produzione in un luogo o sito di produzione indenne, ai sensi dell’ISPM n. 10, in struttura isolata, con due ispezioni ufficiali nell’ultimo ciclo vegetativo e assenza di sintomi;
- produzione in un luogo di produzione indenne con ispezioni, campionamenti e test, oltre a una zona circostante di 4 500 m con ulteriori controlli o misure di eliminazione/test, fino a dimostrare con affidabilità del 99 % che il livello di presenza del batterio è inferiore allo 0,1 %.
Informazioni aggiuntive nel certificato
Se si ricorre alle ipotesi più articolate di cui all’articolo 4, lettere c) o d), il certificato deve riportare anche che i vegetali derivano direttamente da piante madri coltivate nelle condizioni ammesse, oppure da piante madri testate individualmente e risultate esenti, oppure che sono stati sottoposti a test con un campionamento idoneo a garantire la soglia di affidabilità del 99 % e il limite dello 0,1 %.
Controlli all’ingresso
I vegetali importati sono sottoposti a un’ispezione rigorosa e, se necessario, a test presso il posto di controllo frontaliero o un punto di controllo stabilito secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2123.
Spostamenti all’interno dell’Unione
Per i vegetali di Actinidia che hanno trascorso una parte del loro ciclo vitale nell’Unione, il regolamento prevede regole di circolazione interna analogamente rigorose. Lo spostamento è consentito solo con passaporto delle piante conforme al regolamento (UE) 2016/2031 e solo se sono soddisfatte le condizioni sostanziali stabilite negli articoli 8 e 9.
Condizioni di produzione e aree indenni
Le condizioni ammesse comprendono la coltivazione in uno Stato membro notoriamente indenne, in una zona protetta, in una zona indenne da organismi nocivi oppure in un luogo/sito di produzione indenne con specifici requisiti di isolamento e controlli ufficiali. Per i luoghi di produzione indenni, il regolamento prevede anche requisiti dettagliati per la zona circostante di 500 m e per un’ulteriore zona di 4 000 m, con alternative basate su ispezioni, eliminazione di piante ospiti o test a campionamento statistico.
Prescrizioni supplementari
Quando si utilizzano le ipotesi più complesse di cui all’articolo 8, lettere d) o e), è necessario anche che i vegetali provengano da piante madri conformi alle condizioni ammesse, oppure da piante madri già testate individualmente e risultate indenni, oppure che siano stati sottoposti a test con campionamento idoneo a dimostrare la soglia di affidabilità del 99 % e il limite dello 0,1 %.
Adeguamento delle misure nazionali e durata
Gli Stati membri devono abrogare o modificare le misure nazionali già adottate per proteggersi dall’organismo nocivo specificato e informare immediatamente la Commissione. Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2021, con efficacia diretta e obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Il preambolo richiama il rischio fitosanitario persistente, già oggetto di precedenti decisioni di esecuzione, e la necessità di sostituirle con un regolamento coerente con il quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Divieti generali sull’organismo nocivo
L’articolo 2 vieta nel territorio dell’Unione l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio dell’organismo nocivo specificato.
Importazione di polline vivo e vegetali di Actinidia
L’articolo 3 consente l’introduzione nell’Unione del polline vivo e dei vegetali destinati alla piantagione, esclusi i semi, di Actinidia Lindl. provenienti da paesi terzi solo se rispettano le prescrizioni specifiche degli articoli 4, 5 e 6.
Certificato fitosanitario per le importazioni
L’articolo 4 impone che i vegetali specificati siano accompagnati da un certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare attestante una delle condizioni previste: coltivazione per tutto il ciclo vitale in paese notoriamente indenne; coltivazione in zona indenne da organismi nocivi ai sensi della norma ISPM n. 4; produzione in luogo o sito di produzione indenne ai sensi della norma ISPM n. 10 con struttura isolata, due ispezioni ufficiali nell’ultimo ciclo vegetativo e assenza di sintomi; oppure produzione in luogo di produzione indenne con due ispezioni ufficiali, campionamenti e test, oltre a prescrizioni sulla zona circostante di 4 500 m, con opzioni di ispezione, eliminazione dei vegetali nel raggio di 500 m o test periodici e campionamento idoneo a dimostrare con affidabilità del 99 % che la presenza del batterio è inferiore allo 0,1 %.
Informazioni supplementari nel certificato fitosanitario
L’articolo 5 richiede, quando si utilizzi la prova di cui all’articolo 4, lettere c) o d), l’ulteriore indicazione che i vegetali provengono direttamente da piante madri coltivate nelle condizioni dell’articolo 4, lettere a), b) o c), oppure da piante madri precedentemente testate individualmente e risultate esenti, oppure che i vegetali sono stati sottoposti a test con schema di campionamento idoneo a dimostrare con affidabilità del 99 % che il livello di presenza del batterio è inferiore allo 0,1 %.
Controlli all’ingresso nell’Unione
L’articolo 6 prevede che i vegetali specificati introdotti nell’Unione, accompagnati da certificato fitosanitario e conformi agli articoli 4 e 5, siano sottoposti a un’ispezione rigorosa e, se del caso, a un test presso il posto di controllo frontaliero o un punto di controllo stabilito conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2123.
Spostamenti intra-Unione e passaporto delle piante
L’articolo 7 dispone che i vegetali specificati che hanno trascorso una parte del loro ciclo vitale nell’Unione possano essere spostati solo se rispettano le prescrizioni degli articoli 8 e 9. L’articolo 8 richiede il passaporto delle piante, rilasciato e utilizzato ai sensi degli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031, e una delle condizioni sostanziali previste: coltivazione in Stato membro notoriamente indenne; coltivazione in zona protetta dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; coltivazione in zona indenne da organismi nocivi ai sensi dell’ISPM n. 4; produzione in luogo o sito di produzione indenne con struttura isolata e due ispezioni ufficiali; oppure produzione in luogo di produzione indenne con due ispezioni ufficiali, campionamenti e test, più requisiti dettagliati sulla zona circostante di 500 m e sull’ulteriore zona di 4 000 m, con alternative di ispezione, eradicazione, eliminazione totale o test con soglia di affidabilità del 99 % e presenza inferiore allo 0,1 %.
Condizioni supplementari per gli spostamenti
L’articolo 9 richiede, quando si ricorra alle condizioni dell’articolo 8, lettere d) o e), che i vegetali siano inoltre ricavati direttamente da piante madri coltivate nelle condizioni dell’articolo 8, lettere a), b), c) o d), oppure da piante madri precedentemente testate individualmente e risultate indenni, oppure sottoposti a test con schema di campionamento idoneo a dimostrare con affidabilità del 99 % che il livello di presenza del batterio è inferiore allo 0,1 %.
Adeguamento delle misure nazionali
L’articolo 10 impone agli Stati membri di abrogare o modificare le misure nazionali già adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo, informando immediatamente la Commissione.
Entrata in vigore, applicazione e durata
L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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