Regolamento (UE) 2020/887
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/887 della Commissione del 26 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 per quanto riguarda i controlli successivi all’importazione di piante da impianto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il sistema dei controlli fitosanitari sulle piante da impianto importate in stato di riposo vegetativo, prevedendo verifiche fisiche dopo l’ingresso nell’Unione, nel primo periodo vegetativo utile. La misura risponde al rischio che, al momento dei controlli frontalieri, non siano ancora rilevabili organismi nocivi o i relativi sintomi. La selezione delle piante da controllare deve avvenire sulla base di un piano di controllo fondato su criteri di rischio e, in caso di esito positivo, i risultati vanno registrati nel sistema IMSOC e, se possibile, collegati alla partita importata tramite DSCE.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 introducendo controlli fisici successivi all’importazione per talune piante da impianto in riposo vegetativo.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei controlli ufficiali fitosanitari e agli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Riguarda in particolare le piante da impianto diverse dai semi, inclusi tuberi, bulbi e rizomi, introdotte nell’Unione in stato di riposo vegetativo, per le quali devono essere svolti controlli fisici nel primo periodo vegetativo successivo all’importazione. Non introduce esclusioni espresse, ma i controlli successivi sono mirati solo ad alcune piante selezionate in base a un piano di controllo fondato su criteri di rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 per i controlli successivi all’importazione di piante da impianto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/887 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/66, relativo alle modalità pratiche uniformi dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti. La finalità è rafforzare la sorveglianza fitosanitaria sulle piante da impianto importate in stato di riposo vegetativo, tenendo conto del fatto che alcuni organismi nocivi o i relativi sintomi possono non essere rilevabili al momento del controllo in frontiera.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando la Commissione evidenzia che le piante da impianto in riposo vegetativo, diverse dai semi, possono presentare rischi uniformi per la sanità delle piante. Poiché al controllo nei posti di controllo frontalieri o nei punti di controllo può non essere possibile rilevare la presenza di organismi nocivi, tali piante vengono comunque immesse in libera pratica e accompagnate da un passaporto delle piante per la circolazione nell’Unione. Ne deriva l’esigenza di un controllo fisico successivo all’importazione, da svolgersi nel primo periodo vegetativo, per aumentare la probabilità di individuare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi nocivi soggetti a misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Ambito soggettivo e oggettivo dei controlli
La modifica conferma, anzitutto, che le autorità competenti devono effettuare controlli ufficiali almeno una volta l’anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali controlli comprendono ispezioni e, in caso di sospetto di rischi fitosanitari, campionamento e prove ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Il nucleo innovativo è l’obbligo di svolgere controlli fisici sulle piante da impianto diverse dai semi, inclusi tuberi, bulbi e rizomi, introdotte nell’Unione in stato di riposo vegetativo. I controlli devono essere effettuati nel primo periodo vegetativo successivo all’importazione e solo su alcune piante selezionate in base a un piano di controllo.
Piano di controllo e approccio basato sul rischio
La frequenza dei controlli post-importazione non è predeterminata in modo rigido, ma deve essere stabilita dalle autorità competenti mediante un piano di controllo. Il piano deve essere costruito considerando almeno:
- i precedenti e il livello delle intercettazioni e notifiche di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione su piante, prodotti vegetali e altri oggetti importati, in conformità all’articolo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031;
- la presenza di un organismo nocivo prioritario nel paese terzo di origine, sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili;
- le informazioni disponibili tramite il sistema IMSOC o tramite altri avvisi ufficiali;
- la biologia della pianta ospite e degli organismi nocivi, nonché altre condizioni rilevanti per un’efficace individuazione del rischio.
L’impostazione è quindi marcatamente risk based e mira a concentrare le risorse di controllo sulle situazioni con maggiore probabilità di intercettare un organismo nocivo rilevante.
Gestione degli esiti positivi e tracciabilità amministrativa
Quando i controlli post-importazione evidenziano la presenza di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti devono registrare l’esito nel sistema IMSOC. Inoltre, ogniqualvolta sia possibile risalire dalla pianta infestata alla partita importata, va finalizzato il corrispondente documento sanitario comune di entrata (DSCE) previsto dall’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.
Profili economici e finanziari
Nei considerando si precisa che gli Stati membri possono riscuotere tariffe per tali controlli ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento, tuttavia, non introduce autonomamente importi o tariffe, limitandosi a richiamare la base giuridica generale.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Controlli annuali nei siti degli operatori autorizzati
Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l’anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. I controlli includono ispezioni e, qualora vi sia sospetto di rischi per la sanità delle piante, campionamento e prove conformemente all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Momento di svolgimento dei controlli
I controlli devono essere effettuati nel momento più opportuno per individuare organismi nocivi o i segni e sintomi causati da tali organismi, così da massimizzarne l’efficacia tecnica.
Controlli fisici post-importazione sulle piante da impianto in riposo vegetativo
Oltre ai controlli ordinari, le autorità competenti devono effettuare controlli fisici sulle piante da impianto diverse dai semi, compresi tuberi, bulbi e rizomi, introdotte nell’Unione in stato di riposo vegetativo. Tali controlli devono essere eseguiti durante il primo periodo vegetativo successivo all’importazione su alcune delle piante individuate in base a un piano di controllo.
Piano di controllo e criteri di selezione
La frequenza dei controlli post-importazione è determinata dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo che deve tener conto almeno di: precedenti e livello delle intercettazioni e notifiche di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione su merci importate; presenza di organismi nocivi prioritari nel paese terzo di origine; informazioni disponibili tramite IMSOC o altri avvisi ufficiali; biologia della pianta ospite e degli organismi nocivi, nonché altre condizioni rilevanti per una individuazione efficiente.
Registrazione degli esiti positivi in IMSOC e finalizzazione del DSCE
Quando i controlli post-importazione evidenziano la presenza di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti registrano i risultati nel sistema IMSOC e finalizzano il corrispondente documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, ogniqualvolta sia possibile risalire dalla pianta infestata alla partita importata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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