Tribunale, Sentenza T-143/22
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 giugno 2023 (Estratti). — OP contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di reversibilità – Diniego di concessione – Coniuge superstite – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Articolo 80, primo comma, dello Statuto – Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto – Pensione di orfano – Diniego di concessione – Nozione di “figlio a carico” – Errore di diritto. — Causa T-143/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale si pronuncia su un diniego del Parlamento europeo di concedere una pensione di orfano al figlio disabile di un ex funzionario deceduto. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’articolo 80 dello Statuto e della nozione di "figlio a carico" dell’allegato VII. La Corte del Tribunale afferma che conta la situazione sostanziale esistente al momento del decesso, non un previo riconoscimento amministrativo. Il diniego è quindi annullato in parte, mentre la domanda di attribuzione diretta della pensione è respinta come prematura.
Pensione di orfano per figlio maggiorenne disabile: il riconoscimento come figlio a carico va valutato al momento del decesso del funzionario senza che sia necessario un riconoscimento amministrativo anteriore
La questione giuridica
Se, ai fini della pensione di orfano prevista dallo Statuto, il figlio maggiorenne affetto da infermità debba essere stato formalmente riconosciuto come figlio a carico dall’amministrazione prima del decesso del funzionario, oppure se sia sufficiente che, al momento del decesso, ricorrano le condizioni sostanziali di figlio a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto; e, in subordine, se il diniego possa fondarsi sulla mancata presentazione tempestiva della domanda amministrativa.
Principio di diritto
Ai fini della pensione di orfano prevista dall’articolo 80, primo comma, dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 2 dell’allegato VII, è decisivo che il figlio del funzionario sia, al momento del decesso, effettivamente un figlio a carico che soddisfi le condizioni sostanziali previste dallo Statuto; non è invece richiesta una previa decisione formale dell’amministrazione di riconoscimento della qualità di figlio a carico, né la presentazione della domanda prima del decesso. Il Tribunale annulla quindi il diniego di pensione di orfano al figlio della ricorrente, ma respinge la domanda di attribuzione immediata della prestazione perché spetta all’amministrazione riesaminare la situazione e adottare una nuova decisione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 80 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 21 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Pensione di orfano per figlio maggiorenne disabile e nozione di figlio a carico
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da OP contro il Parlamento europeo, con intervento del Consiglio, in materia di prestazioni statutarie di reversibilità e di orfano. Il Tribunale esamina in particolare il diniego di pensione di orfano per il figlio A, affetto da disabilità, di un ex funzionario del Parlamento.
Fatti e procedimento amministrativo
OP aveva sposato B, da cui aveva avuto quattro figli; dopo il divorzio i due si erano risposati nel 2021. Uno dei figli era stato riconosciuto disabile dalle autorità belghe e il medico aveva attestato una disabilità elevata. B, ex dipendente del Parlamento, era andato in pensione nel 2019 ed era deceduto nel 2021. Dopo contatti via e-mail tra la figlia della coppia e i servizi del Parlamento, questi ultimi avevano respinto la domanda di pensione di orfano per il figlio disabile, affermando che la domanda non era stata ricevuta prima del decesso e che il figlio non risultava riconosciuto come figlio a carico al momento del decesso. Il reclamo amministrativo di OP era stato respinto.
Conclusioni e motivi dedotti
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità e del diritto del figlio alla pensione di orfano. A sostegno del ricorso deduceva sei motivi: illegittimità e errore di applicazione delle disposizioni statutarie sulla reversibilità, errore manifesto di valutazione, illegittimità e errore di diritto sulle disposizioni relative alla pensione di orfano, oltre a una violazione del dovere di sollecitudine.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 80, primo comma, dello Statuto, che attribuisce una pensione di orfano ai figli riconosciuti a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII al momento del decesso del funzionario. Viene inoltre considerato l’articolo 2 dell’allegato VII, che definisce il figlio a carico e disciplina l’assegno per figli a carico, in particolare per i figli maggiorenni colpiti da infermità grave o malattia grave. Sono richiamati anche l’articolo 21 dell’allegato VIII e, in via comparativa, l’articolo 37 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva anzitutto che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 80 presentano divergenze, sicché l’interpretazione non può fondarsi solo sul termine "riconosciuti" usato in alcune lingue. L’articolo 80 rinvia all’intero articolo 2 dell’allegato VII, per ragioni di coerenza del sistema statutario, e la nozione di figlio a carico va letta alla luce delle disposizioni pertinenti nel loro insieme.
Il Tribunale precisa che, per un figlio maggiorenne colpito da infermità, l’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII non introduce una condizione autonoma di previo riconoscimento formale: la domanda amministrativa serve solo a consentire all’autorità che ha il potere di nomina di verificare le condizioni materiali. L’espressione "al momento del decesso" dell’articolo 80 indica il momento a cui riferirsi per accertare se il figlio soddisfi tali condizioni, non il momento in cui deve essere stata adottata una decisione amministrativa.
Il Tribunale esclude quindi che il Parlamento potesse subordinare il diritto alla pensione di orfano a una condizione supplementare non prevista dallo Statuto, cioè che il riconoscimento del figlio a carico fosse intervenuto prima del decesso. Tale lettura sarebbe inoltre incompatibile con la finalità sociale della prestazione, che è quella di proteggere i figli che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Decisione e effetti della sentenza
Il Tribunale accoglie il quinto motivo e annulla la decisione impugnata nella parte in cui rifiuta la pensione di orfano ad A. Respinge invece la domanda di OP volta a ottenere direttamente il riconoscimento del diritto del figlio e la concessione immediata della pensione, ritenendola prematura: spetta infatti al Parlamento riesaminare la situazione e adottare una nuova decisione in esecuzione della sentenza, ai sensi dell’articolo 266 TFUE.
Quanto alle spese, il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente; il Consiglio sopporta le proprie.
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