Regolamento (UE) 2025/1803
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1803 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 90 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca, su richiesta motivata del titolare, l’autorizzazione dell’Unione concessa al biocida singolo "Nordkalk QL 90". Contestualmente abroga il precedente regolamento di esecuzione che aveva rilasciato l’autorizzazione. È previsto un periodo di tolleranza per consentire l’esaurimento delle scorte, con divieto di nuova messa a disposizione sul mercato dal 31 marzo 2026 e divieto di uso delle scorte dal 27 settembre 2026.
Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 90" e abrogazione del relativo regolamento di esecuzione di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica al biocida singolo "Nordkalk QL 90" e al suo titolare, Nordkalk Oy Ab, nell’ambito del regime di autorizzazione dell’Unione previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Incide sulla messa a disposizione sul mercato e sull’uso del prodotto nell’Unione, con periodo di tolleranza per le scorte. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Non disciplina altri biocidi o altre autorizzazioni, se non per effetto riflesso dell’abrogazione del precedente atto autorizzativo.
Revoca dell’autorizzazione UE per il biocida singolo "Nordkalk QL 90"
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e revoca l’autorizzazione dell’Unione concessa al biocida singolo "Nordkalk QL 90". La revoca avviene su richiesta motivata del titolare dell’autorizzazione, Nordkalk Oy Ab, che ha dichiarato di aver deciso di cessare la produzione del prodotto per ragioni commerciali.
Contesto procedurale
Il considerando ricostruisce la sequenza degli eventi rilevanti: il 13 giugno 2024 il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 aveva rilasciato l’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida, con numero EU-0029368-0000, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. In seguito, il 15 maggio 2025 Nordkalk Oy Ab ha chiesto la revoca presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con registrazione nel registro biocidi n. BC-MB105915-51. Il 28 maggio 2025 la società ha trasmesso la motivazione della richiesta; il 3 giugno 2025 l’Agenzia ha inoltrato la richiesta motivata alla Commissione.
Revoca e abrogazione dell’autorizzazione precedente
L’articolo 1 revoca formalmente l’autorizzazione dell’Unione per "Nordkalk QL 90". L’articolo 2 dispone l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672, eliminando così l’atto che aveva originariamente concesso l’autorizzazione al prodotto.
Periodo di tolleranza per l’esaurimento delle scorte
In conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, il regolamento prevede un periodo di tolleranza per la gestione delle scorte già presenti sul mercato. In concreto:
- il biocida non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 31 marzo 2026;
- le scorte del biocida non possono più essere utilizzate dal 27 settembre 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell’autorizzazione dell’Unione
L’articolo 1 revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 90", già rilasciata a Nordkalk Oy Ab dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 con numero di autorizzazione EU-0029368-0000.
Abrogazione dell’atto di autorizzazione precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 della Commissione, che aveva originariamente rilasciato l’autorizzazione dell’Unione per il prodotto.
Periodo di tolleranza per scorte e commercializzazione
L’articolo 3 stabilisce che il biocida "Nordkalk QL 90" non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 31 marzo 2026 e che le scorte non possono più essere utilizzate dal 27 settembre 2026. La misura costituisce il periodo di tolleranza previsto dall’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e natura vincolante
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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