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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1885

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1885 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi BPF Propan-2-ol Dr Deppe in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede un’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "BPF Propan-2-ol Dr Deppe", contenente propan-2-olo come principio attivo approvato per il tipo di prodotto 1. L’autorizzazione riguarda specifiche formulazioni liquide, salviette impregnate e gel, con usi autorizzati per frizione igienica generale e professionale, nonché frizione chirurgica. Il testo definisce in dettaglio condizioni d’impiego, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di primo soccorso, requisiti di etichettatura e prescrizioni di stoccaggio e smaltimento. L’autorizzazione è valida dal 9 ottobre 2025 al 30 settembre 2035.

Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "BPF Propan-2-ol Dr Deppe" (tipo di prodotto 1, igiene umana) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di applicazione

Si applica alla società Laboratorium Dr. Deppe GmbH e alla messa a disposizione sul mercato e all’uso, nell’intera Unione europea, della famiglia di biocidi "BPF Propan-2-ol Dr Deppe" per il tipo di prodotto 1 (igiene umana). L’autorizzazione copre tre meta-SPC e i relativi prodotti individuali elencati nell’allegato, nelle formulazioni e confezioni autorizzate; riguarda usi professionali e non professionali per frizione igienica e frizione chirurgica. Non emergono esclusioni espresse ulteriori rispetto ai limiti fissati dal sommario delle caratteristiche del prodotto e dalle condizioni d’uso autorizzate.

Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "BPF Propan-2-ol Dr Deppe"

Il regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "BPF Propan-2-ol Dr Deppe", ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento si fonda sull’esito favorevole della procedura di valutazione svolta dall’autorità competente, sul parere dell’ECHA e sulla conformità della famiglia di biocidi alle condizioni richieste per l’autorizzazione unionale.

Procedimento e base giuridica

La società Laboratorium Dr. Deppe GmbH ha presentato la domanda il 29 giugno 2016, indicando come autorità competente valutatrice i Paesi Bassi. L’autorità competente ha trasmesso la relazione di valutazione il 27 maggio 2024; l’ECHA ha poi inviato alla Commissione il proprio parere il 13 dicembre 2024, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale di valutazione. L’8 gennaio 2025 è stato trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Esito della valutazione e condizioni sostanziali

L’ECHA ha concluso che "BPF Propan-2-ol Dr Deppe" costituisce una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e soddisfa, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 6. La Commissione ha condiviso tale valutazione e ha quindi disposto il rilascio dell’autorizzazione.

Ambito oggettivo dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda il tipo di prodotto 1, ossia l’igiene umana, e si riferisce a tre meta-SPC: formulazione liquida, salviette impregnate di liquido e gel. L’allegato elenca anche i singoli prodotti commerciali coperti dall’autorizzazione, tutti nell’area di mercato UE, con i rispettivi numeri di autorizzazione derivati dal numero principale EU-0033834-0000.

Principio attivo, composizione e formulazioni

Il principio attivo è il propan-2-olo (CAS 67-63-0, CE 200-661-7), incluso nell’elenco dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 1. Le formulazioni autorizzate sono: liquido di tipo AL (qualsiasi altro liquido), salviette impregnate di liquido pronte all’uso e gel di tipo AL. Le concentrazioni autorizzate variano: 63,14-64 % p/p per la formulazione liquida generale, 63,14 % p/p per le salviette e 64 % p/p per il gel.

Usi autorizzati e destinatari

Sono autorizzati usi di frizione igienica generale per il pubblico non professionale e per utilizzatori professionali, oltre alla frizione chirurgica per utilizzatori professionali. Gli impieghi indicati sono prevalentemente indoor, in ospedali e in altri contesti nei quali sia richiesto un elevato livello di igiene delle mani, inclusi uso domestico, assistenza domiciliare, ambiti istituzionali, applicazioni industriali, ristoranti, mense e aree ricreative.

Modalità d’uso, dosi e frequenza

Per la frizione igienica con liquidi o gel, il prodotto è pronto all’uso e deve essere applicato su mani visibilmente pulite; se sporche, vanno lavate, risciacquate e asciugate prima dell’uso. La dose standard è di 3 ml per adulti e bambini dai 12 anni in su, e di 1,5 ml per bambini sotto i 12 anni, con mantenimento dell’umidità per 30 secondi contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati. La frequenza massima è fino a 10 volte al giorno per il pubblico e fino a 25 volte al giorno per i professionisti; per i bambini sotto i 12 anni la frequenza è fino a 3 volte al giorno.

Frizione chirurgica

Per la frizione chirurgica, autorizzata per il meta SPC 1 e per il meta SPC 3, il prodotto va applicato su mani e avambracci visibilmente puliti in quantità di 6-12 ml per un tempo di contatto di 90 secondi, mantenendo la superficie bagnata per tutto il periodo. L’uso è esclusivamente professionale e la frequenza massima è fino a 4 volte al giorno.

Salviette impregnate: condizioni specifiche

Per il meta SPC 2 le salviette sono pronte all’uso e va usata una sola salvietta per disinfezione delle mani. L’impiego è autorizzato sia per pubblico sia per professionisti; le salviette devono restare umide per 30 secondi e quelle secche devono essere scartate. È richiesto che le salviette usate siano smaltite in un contenitore chiuso e che il prodotto applicato sia completamente asciutto prima di accedere a spazi occupati per periodi prolungati.

Misure di mitigazione del rischio, primo soccorso e ambiente

Il regolamento impone che tutte le operazioni di manipolazione avvengano in aree ben ventilate, che si eviti il contatto con gli occhi e che, in caso di secchezza cutanea, si utilizzi una lozione adeguata. Per i bambini oltre un anno l’uso è ammesso solo sotto supervisione di un adulto. Le istruzioni di emergenza includono misure per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, nonché l’uso di estintori a CO2, polveri chimiche secche o schiuma in caso di incendio.

Etichettatura, imballaggio, stoccaggio e smaltimento

Per i contenitori o dispositivi di erogazione ricaricati devono essere riportate informazioni minime obbligatorie, incluse autorizzazione, denominazione commerciale, principio attivo, istruzioni d’uso e informazioni CLP. Le confezioni autorizzate sono dettagliate per ciascun uso, con flaconi, barattoli e salviette in materiali specifici (HDPE, PP, LDPE, PET/Alu). Il prodotto va smaltito secondo le disposizioni locali, con codice raccomandato 070604; va conservato al buio e al fresco, con limiti di temperatura differenziati e durata di conservazione pari a 3 anni per i liquidi e 1 anno per le salviette.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

Alla Laboratorium Dr. Deppe GmbH è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0033834-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "BPF Propan-2-ol Dr Deppe", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 9 ottobre 2025 al 30 settembre 2035.

Base giuridica e procedimento di valutazione

Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma. Il testo richiama la domanda presentata il 29 giugno 2016, la relazione di valutazione dell’autorità competente del 27 maggio 2024, il parere dell’ECHA del 13 dicembre 2024 e l’invio del progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali l’8 gennaio 2025.

Famiglia di biocidi e principio attivo

La famiglia di biocidi è riconosciuta come tale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo è il propan-2-olo, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto 1.

Condizioni di ammissibilità e conformità

L’ECHA conclude che la famiglia è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e che, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Usi autorizzati

Sono autorizzati: frizione igienica generale (meta SPC 1, formulazione liquida), frizione igienica generale mediante salviette impregnate (meta SPC 2), frizione igienica generale mediante gel (meta SPC 3), sia per pubblico/non professionale sia per utilizzatori professionali; inoltre, per il meta SPC 1 e il meta SPC 3 è autorizzata la frizione chirurgica per uso professionale.

Attività biocida e organismi bersaglio

Gli usi autorizzati riguardano batteri, batteri della tubercolosi, lieviti e virus incapsulati, con tempi di contatto indicati in 30 secondi per la frizione igienica e 90 secondi per la frizione chirurgica.

Condizioni d’uso, dosi e frequenze

Per la frizione igienica, il prodotto liquido e il gel sono pronti all’uso: adulti e bambini dai 12 anni 3 ml, bambini sotto i 12 anni 1,5 ml, con frequenze massime fino a 10 volte al giorno per il pubblico e fino a 25 volte al giorno per i professionisti; per la frizione chirurgica sono previsti 6-12 ml per 90 secondi, fino a 4 volte al giorno. Per le salviette, va usata una sola salvietta per applicazione, fino a 9 al giorno per il pubblico e in genere 25 al giorno per i professionisti.

Misure di mitigazione del rischio e istruzioni operative

Le operazioni di manipolazione devono avvenire in aree ben ventilate e va evitato il contatto con gli occhi. Per i bambini oltre 1 anno l’uso è consentito solo sotto supervisione di un adulto. Per la frizione professionale il prodotto applicato deve essere completamente asciutto prima di entrare in aree occupate per periodi prolungati; per il travaso/riempimento sono richieste condizioni asettiche e compatibilità dei materiali.

Etichettatura e informazioni minime sui contenitori

Per i contenitori/erogatori riempiti devono figurare almeno: numero di autorizzazione, denominazione commerciale del biocida, identità e contenuto di ciascun principio attivo, istruzioni d’uso comprensive del tempo di contatto, e le informazioni previste dal regolamento CLP.

Pericoli, primo soccorso e gestione emergenze

Le indicazioni di pericolo comuni riportate sono H225, H319, H336 ed EUH066. Sono previste istruzioni di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, nonché misure antincendio con CO2, prodotti chimici secchi o schiuma e smaltimento secondo la normativa locale, regionale, nazionale e internazionale.

Stoccaggio e durata di conservazione

I prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata di bambini e animali non bersaglio, conservati al buio e in luogo fresco; per i liquidi non oltre 35 °C con durata di conservazione di 3 anni, per le salviette non oltre 40 °C con durata di conservazione di 1 anno.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidiigiene umanaautorizzazioni dell’unionesalute e sicurezza dei consumatorietichettatura e classificazione delle sostanze chimiche

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