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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1882

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1882 della Commissione, dell'11 settembre 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R1882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con urgenza, la cartografia delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione tiene conto dei nuovi focolai notificati in Estonia, Lettonia e Polonia e della dinamica epidemiologica in numerosi Stati membri. L’obiettivo è ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia attraverso una ridefinizione più rigorosa e attuale delle zone I, II e III. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione e, ai fini del SEE, riguarda esclusivamente la sanità animale e la gestione delle restrizioni territoriali connesse alla peste suina africana. Incide sugli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594, in particolare sulle aree di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e, per le zone di restrizione II/III, Bulgaria, Romania e altri territori specificamente delimitati. Non introduce un regime generale per tutti gli operatori, ma aggiorna le aree territoriali soggette a misure speciali di controllo che condizionano movimenti di suini, prodotti e attività correlate nelle zone designate.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1882 della Commissione aggiorna in via urgente le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplinano le misure speciali di controllo per contenere la diffusione della malattia nei suini detenuti e selvatici.

La Commissione motiva la revisione con la notifica di nuovi focolai in Estonia, Lettonia e Polonia e con la necessità di adeguare le delimitazioni al rischio epidemiologico effettivo, tenendo conto degli orientamenti UE sulla PSA e delle norme WOAH.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Il regolamento (UE) 2023/594 ha istituito un sistema di zone soggette a restrizioni I, II e III, da aggiornare periodicamente in base all’evoluzione della situazione sanitaria negli Stati membri interessati.

I considerando evidenziano che la PSA è una malattia virale infettiva con rilevanti conseguenze sanitarie ed economiche: può colpire sia i suini detenuti sia quelli selvatici, incidere sulla redditività degli allevamenti e ostacolare i movimenti intra-UE e le esportazioni verso Paesi terzi.

Motivi della modifica

La Commissione segnala che, dopo l’ultima modifica dell’allegato I operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1763, sono stati notificati nuovi focolai in Estonia, Lettonia e Polonia, inclusi focolai in suini detenuti e un focolaio in suino selvatico in Polonia.

In base alla valutazione del rischio, alcune aree già classificate come zona II o III devono essere riclassificate, mentre in altri casi occorre ampliare o ridefinire i confini delle zone per garantire continuità territoriale e misure più idonee a prevenire la diffusione della malattia.

Effetti dell’articolo 1: sostituzione integrale dell’allegato I

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. Il nuovo allegato contiene l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I, II e III, suddivise per Stato membro e, all’interno di ciascuno, per unità territoriali dettagliate.

Per l’operatore italiano, il dato rilevante è che il regime delle movimentazioni e delle misure di biosicurezza dipenderà dalla collocazione dell’azienda o del territorio nella zona I, II o III, secondo la classificazione aggiornata.

Zone soggette a restrizioni I

La parte I dell’allegato elenca numerose zone I in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania.

Per l’Italia, la zona I interessa soprattutto porzioni di territorio in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata e Campania. Le delimitazioni sono molto puntuali e spesso riferite a comuni, frazioni o aree specifiche dei comuni.

Per la Germania, le zone I sono molto articolate soprattutto nei Länder Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen e in altre aree specificamente individuate. Per Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia e Lituania le zone I sono delimitate con riferimento a contee, distretti, pagasti e singole unità di gestione faunistica o amministrativa.

Zone soggette a restrizioni II

La parte II contiene zone II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e Croazia.

Per l’Italia, la zona II interessa soprattutto ampie porzioni di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria e Campania. La delimitazione comprende numerosi comuni delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Genova, Savona, La Spezia, Pavia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Massa Carrara e Salerno, tra gli altri.

Le zone II sono le aree in cui il rischio è valutato più elevato rispetto alla zona I e dove, di conseguenza, si applicano misure più restrittive ai sensi del regolamento 2023/594.

Zone soggette a restrizioni III

La parte III individua zone III in Italia, Polonia, Romania, Grecia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Estonia e Lituania.

Per l’Italia, le zone III sono molto estese e interessano in particolare Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, con riferimento a numerosi comuni delle province di Lodi, Milano, Pavia, Novara, Vercelli, Alessandria e Piacenza. La riclassificazione in zona III segnala il livello di rischio più elevato e la maggiore intensità delle misure di controllo.

Per la Polonia le zone III sono particolarmente ampie e coprono numerosi territori in diverse regioni, con forte concentrazione nelle aree orientali e settentrionali. Il regolamento dedica inoltre zone III specifiche a Romania, Grecia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Estonia e Lituania.

Criteri di delimitazione e approccio scientifico

La Commissione precisa che le modifiche devono fondarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione epidemiologica generale nello Stato membro coinvolto e sul rischio di ulteriore diffusione della PSA.

La delimitazione delle zone tiene conto dei principi scientifici contenuti negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana nell’Unione e delle norme internazionali WOAH, oltre che delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento.

Dal punto di vista pratico, l’effetto immediato è l’aggiornamento delle zone di restrizione applicabili alla movimentazione di suini, prodotti derivati e attività connesse nelle aree elencate nell’allegato I sostituito.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo per la peste suina africana alla situazione epidemiologica più recente, in considerazione del carattere altamente dinamico della malattia e del rischio di diffusione tra suini detenuti e selvatici.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il nuovo testo allegato al regolamento. La sostituzione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III nei vari Stati membri interessati.

Ridefinizione delle zone per i nuovi focolai

I considerando indicano che nuovi focolai di peste suina africana in Estonia, Lettonia e Polonia richiedono l’ampliamento o la riclassificazione delle aree soggette a restrizione, con passaggi da zona I a zona II, da zona II a zona III o da zona I a zona II, secondo il livello di rischio e la continuità territoriale. La delimitazione tiene conto anche degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana e delle norme WOAH.

Contenuto dell’allegato: zone soggette a restrizioni I

La parte I dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni I in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania, con delimitazioni territoriali molto dettagliate per Länder, regioni, province, comuni, distretti e, in alcuni casi, porzioni di comuni o aree individuate da confini stradali, ferroviari o naturali.

Contenuto dell’allegato: zone soggette a restrizioni II

La parte II dell’allegato individua le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e Croazia. In molte ipotesi la delimitazione copre intere regioni o ampie porzioni territoriali, riflettendo una situazione epidemiologica più estesa e una protezione rafforzata rispetto alla zona I.

Contenuto dell’allegato: zone soggette a restrizioni III

La parte III dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni III in Italia, Polonia, Romania, Grecia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Estonia e Lituania. Per l’Italia e la Polonia le aree sono particolarmente numerose e dettagliate, con forte impatto su aree suinicole e territori di frontiera o di rilevante circolazione animale.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulle zone elencate.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamercato internolibera circolazione delle merci

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