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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1846

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1846 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-0,1 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione

Normativa europea32025R1846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca, su richiesta del titolare, l’autorizzazione dell’Unione concessa a Nordkalk AB per il biocida singolo "Nordkalk QL 0-0,1". Contestualmente abroga il precedente regolamento di esecuzione che aveva rilasciato l’autorizzazione e stabilisce un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012 e, in particolare, sull’articolo 49, con termini finali precisi per cessazione della commercializzazione e dell’utilizzo delle scorte.

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 0-0,1" e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione che l’aveva rilasciata.

Ambito di applicazione

Si applica al biocida singolo "Nordkalk QL 0-0,1" e al relativo titolare dell’autorizzazione, Nordkalk AB, nell’ambito della disciplina UE sui biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. Rileva per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del prodotto nell’Unione europea; il regolamento prevede anche un periodo di tolleranza per lo smaltimento/uso delle scorte. Non disciplina altri biocidi né modifica in generale il regime autorizzatorio, ma incide specificamente sull’autorizzazione UE n. EU-0029359-0000.

Revoca dell’autorizzazione UE per il biocida "Nordkalk QL 0-0,1"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1846 della Commissione interviene sul regime autorizzatorio del biocida singolo "Nordkalk QL 0-0,1". La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e in particolare l’articolo 49, revoca l’autorizzazione dell’Unione rilasciata a Nordkalk AB con il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478.

Presupposti della revoca

Dai considerando emerge che il 15 maggio 2025 Nordkalk AB ha chiesto la revoca dell’autorizzazione dell’Unione, con iscrizione nel registro per i biocidi con numero BC-MD105909-40. Il 28 maggio 2025 la società ha motivato la richiesta spiegando di aver deciso di cessare la produzione del biocida per ragioni commerciali. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha trasmesso la richiesta alla Commissione il 3 giugno 2025.

Effetti sul precedente regolamento di esecuzione

Con l’articolo 2 il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478, cioè l’atto che aveva originariamente rilasciato l’autorizzazione dell’Unione per il prodotto. La revoca dell’autorizzazione e l’abrogazione del precedente atto operano in modo coordinato, eliminando la base giuridica per la commercializzazione ordinaria del biocida.

Periodo di tolleranza per mercato e scorte

In applicazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione concede un periodo di tolleranza per la gestione delle scorte. Il biocida non potrà più essere messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 31 marzo 2026, mentre le scorte non potranno più essere utilizzate a decorrere dal 27 settembre 2026. Si tratta di una disciplina transitoria che consente la chiusura ordinata delle operazioni commerciali e di impiego del prodotto già presente in stock.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione

L’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 0-0,1", rilasciata a Nordkalk AB dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 con numero EU-0029359-0000, è revocata. La revoca avviene su richiesta del titolare ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Abrogazione del precedente atto di autorizzazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478, che aveva concesso l’autorizzazione dell’Unione al biocida, è abrogato in conseguenza della revoca.

Periodo di tolleranza per scorte e mercato

Il biocida non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 31 marzo 2026. Le scorte non possono più essere utilizzate dal 27 settembre 2026. La previsione è adottata in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheautorizzazioni amministrativemercato interno

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