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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01128/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

Un gruppo di medici, laureatisi e poi iscritti a scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1983 e il 1994, aveva chiesto contro varie amministrazioni statali il risarcimento del danno sostenendo di non avere percepito alcuna retribuzione durante la formazione specialistica, nonostante le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d’appello aveva invece accolto solo le domande di alcuni attori e rigettato quelle di chi, tra gli altri, si era iscritto alla scuola prima del 1° gennaio 1983. Nel ricorso per cassazione, limitatamente ai ricorrenti rimasti sub iudice, era stata censurata proprio la parte della decisione che aveva negato il diritto al risarcimento ai soggetti iscritti prima del 31 dicembre 1982. La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo alla luce del successivo intervento delle Sezioni Unite, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche per gli iscritti negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 e fino al completamento del corso, purché la specializzazione fosse tra quelle contemplate dalle direttive europee.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso degli otto ricorrenti, ha cassato la sentenza d’appello limitatamente a tale profilo e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà applicare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e verificare anche gli ulteriori presupposti del risarcimento, in particolare l’equipollenza tra la specializzazione effettivamente conseguita e quelle indicate dalle direttive. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    È richiamata come una delle direttive che imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione per i medici specializzandi nelle specializzazioni comuni o equiparate indicate dalla direttiva stessa.

  • Direttiva 75/363/CEE

    È richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE quale fonte comunitaria della disciplina sulla remunerazione dei medici in specializzazione.

  • Direttiva 82/76/CEE

    È indicata come direttiva modificativa e riassuntiva delle precedenti, la cui tardiva attuazione è posta a base della domanda risarcitoria.

  • legge 8 agosto 1991, n. 257

    È menzionata come atto con cui l’Italia avrebbe dato tardiva e parziale attuazione alle direttive comunitarie richiamate.

  • artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE

    Sono richiamati per delimitare le specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto al risarcimento, cioè quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie va riconosciuto anche ai soggetti che abbiano iniziato la formazione specialistica in un periodo anteriore all’anno accademico 1982-1983, ma la tutela economica decorre solo dal 1° gennaio 1983 fino al termine del corso.
  • Per ottenere il risarcimento è necessario che la specializzazione frequentata rientri tra quelle contemplate o equipollenti rispetto alle specializzazioni indicate nelle direttive comunitarie richiamate; tale verifica resta un presupposto autonomo da accertare in giudizio.
  • Quando una decisione di merito abbia escluso il diritto per una categoria di specializzandi sulla base di un criterio temporale poi superato da un successivo arresto nomofilattico, la sentenza può essere cassata con rinvio per nuova decisione conforme al principio di diritto sopravvenuto.
  • In controversie risarcitorie fondate sulla mancata o tardiva attuazione del diritto dell’Unione, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e verificare tutti i presupposti ulteriori del diritto azionato, anche se non esaminati nel merito perché assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiResponsabilità civileProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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