Sentenza n. 40/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 108/2025 del 16.4.2025, resa nel giudizio avente n. R.G. 1165/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 108/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria supplente, al beneficio della carta del docente per l'anno scolastico 2020/2021, nella misura di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inosservanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal Tribunale di Campobasso il 19 maggio 2025, la sua notificazione al Ministero mediante copia conforme trasmessa via PEC il 16 aprile 2025 e l'inadempimento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza perché il titolo era una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario del lavoro, eseguibile nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Ha considerato idonea la notificazione della sentenza in copia conforme via PEC, rilevando che, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per l'anno scolastico 2020/2021, con attribuzione di euro 500,00 oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per l'esecuzione, previa istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta; la ricorrente aveva inoltre invocato la misura pecuniaria prevista dal comma 4, lettera e).
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
"al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato"
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 475 c.p.c.
"Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti"
A seguito delle modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione una sentenza del giudice ordinario non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto, insieme alle successive modifiche legislative, la nuova disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamata dal TAR.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 in materia di forma del titolo esecutivo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il titolo è stato pronunciato dal giudice del lavoro.
- Dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. applicabili dal 28 febbraio 2023, per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: la notificazione all'amministrazione di una copia attestata conforme all'originale è sufficiente a integrare la formalità richiesta.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione un pagamento o l'attribuzione di un beneficio determinato e l'amministrazione permane inadempiente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine ultimativo e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, e può essere incaricato di provvedere su istanza dell'interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
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