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Sentenza

Sentenza n. 1702/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di rifiuto del rinnovo del porto d’armi per uso caccia, adottato dal Questore di Avellino il 13 gennaio 2020 e notificato il 30 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Avellino di rifiuto del rinnovo del porto d’armi per uso caccia, adottato il 13 gennaio 2020 e notificato il 30 gennaio 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, fondato su precedenti di polizia e sulla ritenuta inaffidabilità nella custodia delle armi, poiché si sarebbe recato spesso all’estero lasciando incustodita l’abitazione, dove si erano verificati furti di armi. Ha dedotto di risiedere da oltre quarant’anni negli Stati Uniti e di avere affidato le armi a una persona di fiducia; ha precisato che il procedimento per reato associativo si era concluso con assoluzione piena e che la contestazione di insolvenza fraudolenta era stata archiviata. Quanto alla contestazione relativa all’omessa denuncia di materiale esplodente, ha affermato di avere regolarizzato l’impianto di riscaldamento alimentato a gas. Ha inoltre sostenuto di avere adottato adeguate misure di sicurezza, compreso un sistema di videosorveglianza da remoto, e ha contestato che il decreto del 2020 fosse stato notificato solo nel 2025, senza considerare le osservazioni difensive già presentate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sui motivi di illegittimità del diniego, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. A seguito di una nuova istanza presentata su indicazione della Questura, l’amministrazione ha riconosciuto l’inattualità del provvedimento del 2020 e, con nota del 17 maggio 2025, ha concluso positivamente l’istruttoria sui requisiti soggettivi, dichiarandosi favorevole al rilascio del titolo. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda, con obbligo dell’amministrazione resistente di rimborsare al difensore del ricorrente il contributo unificato anticipato. La precedente istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 433 del 22 ottobre 2025 per carenza del pericolo nelle more.

Massime di principio

  • La sopravvenuta valutazione favorevole dell’amministrazione sui requisiti del richiedente, intervenuta a seguito di una nuova istanza e idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio contro il precedente diniego.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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