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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4945/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di collocazione agli arresti domiciliari presso una comunita' terapeutica per recupero da alcolismo, denunciando mancanza, manifesta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione. In particolare si censurava l'acquiescenza del Collegio alle argomentazioni del Tribunale di Vibo Valentia senza indicare elementi specifici riguardo al fatto, alla situazione clinica del La Rosa e senza considerare che il decremento dell'assunzione di alcool era propedeutico all'inserimento in comunita' con programma residenziale.

La decisione

Il ricorso in Cassazione e' stato dichiarato inammissibile perche' il ricorrente ha rinunziato al ricorso con documento sottoscritto e depositato presso la matricola della casa circondariale in cui e' detenuto. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Non essendone derivata remissione in liberta', la cancelleria e' stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Decisione resa il 2/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    E' la norma che configura l'associazione di tipo mafioso; nel caso ha determinato la gravita' del quadro indiziario e la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, giustificando il mantenimento della misura cautelare.

  • art. 89 d.P.R. 309/1990

    Richiamata nelle difese come possibile base per misure alternative terapeutiche; il Procuratore generale ha osservato la questione della sua inapplicabilita' ai soggetti sottoposti al regime previsto dall'art. 4-bis della L. 354/1975. La Corte di Cassazione non si e' pronunciata sul merito perche' il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • art. 4-bis L. 354/1975

    Norma che disciplina il regime carcerario speciale per determinate fattispecie (es. detenuti per reati di mafia); nella vicenda e' stata richiamata per sostenere che taluni benefici o misure alternative possono non essere applicabili ai detenuti sottoposti a tale regime.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola gli adempimenti di cancelleria in caso di decisioni che non comportano la rimessione in liberta' del detenuto; il provvedimento dispone l'esecuzione di tali adempimenti a seguito della declaratoria di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso depositata dal detenuto determina l'inammissibilita' e comporta normalmente la condanna alle spese e, se previsto, somme a titolo di ammenda; con la rinuncia il giudizio di merito rimane inalterato e non consegue la liberazione automatica.
  • Per ottenere la concessione di misure alternative (es. collocamento in comunita' terapeutica) quando e' in gioco una misura cautelare per reati gravi o di tipo associativo (art. 416-bis) e' necessario fornire elementi concreti e specifici che escano dalla generale deduzione di dipendenza: il semplice richiamo a problemi di dipendenza non e' di per se sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
  • Quando si contesta la motivazione del provvedimento restrittivo, il rimedio efficace richiede un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito e la produzione di prove o certificazioni cliniche che dimostrino l'inidoneita' del carcere alla cura o la compatibilita' del programma terapeutico esterno con il quadro di rischio processuale.
  • Occorre valutare preliminarmente la possibile inapplicabilita' di norme che prevedono misure alternative (come l'art. 89 d.P.R. 309/1990) ai soggetti sottoposti a particolari regimi carcerari (art. 4-bis); il difensore deve trattare espressamente questo profilo nella motivazione impugnatoria per non lasciare il tema incontestato.
  • Dal punto di vista processuale, il difensore deve evitare atti che possano equivalere a rinuncia involontaria e, se si intende proseguire con il gravame, assicurarsi che non sia stata depositata alcuna dichiarazione di rinuncia dal detenuto presso la cancelleria della casa circondariale.

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