Cassazione Penale, Sentenza n. 23605/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per peculato continuato: si contestava l'interpretazione della normativa regionale sui contributi ai gruppi consiliari (ammissibilità e inerenza delle spese rimborsate), l'asserita inversione dell'onere della prova da parte dei giudici, il travisamento probatorio su singole voci di spesa (eventi conviviali, caffetteria Nespresso, viaggi e pernottamenti, spese legali), la mancanza di prova del dolo e del concorso con il capogruppo, e l'illegittima qualificazione come appropriazione di spese riconducibili all'attività politica del singolo consigliere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (motivi infondati) confermando la decisione della Corte d'appello di Torino. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui i contributi ai gruppi consiliari hanno natura pubblicistica e sono vincolati a finalità istituzionali; ha ritenuto che molte delle spese rimborsate da Cattaneo non fossero funzionalmente collegate ad iniziative del gruppo e fossero quindi indebite. La sentenza impugnata, che già aveva assolto l'imputato per specifiche spese e per il periodo precedente al 26/7/2010, aveva rideterminato la pena definitiva in anni 1 e mesi 4 di reclusione per le condotte ritenute colpevoli; tale decisione è stata integralmente confermata dalla Cassazione. Sono state inoltre confermate le valutazioni circa l'assenza di giustificativi efficaci per molte voci e la legittimità della formazione del convincimento probatorio tramite ragionamento indiziario; è stata altresì condivisa la qualificazione del concorso dell'extraneus quando la richiesta di rimborso costituisce contributo essenziale all'appropriazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La norma incriminatrice è stata applicata per l'appropriazione di somme pubbliche erogate ai gruppi consiliari e impiegate per finalità non istituzionali; la condotta integra peculato quando il denaro pubblico viene distratto verso scopi personali o di consenso.
art. 81, comma finale, cod. pen. (continuazione)
Riconoscimento della continuazione tra le condotte appropriative successive, con conseguente aumento della pena complessiva.
art. 62, n. 6, cod. pen. (attenuante)
Applicata per la valutazione delle attenuanti personali nella determinazione della pena in sede di merito.
I.r. 10 novembre 1972, n. 12, art. 4 (Regione Piemonte)
Norma richiamata nella ricostruzione del quadro regionale che disciplina i contributi ai gruppi consiliari; la Corte ha interpretato la disciplina come vincolante e funzionale esclusivamente a finalità istituzionali del gruppo.
I.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Regione Piemonte)
Normativa richiamata in relazione a indennità, rimborsi e trattamento di missione; utile a delimitare ambiti di duplicazione o esclusione di rimborsi.
I.r. 9 dicembre 1980, n. 77, art. 3 (Regione Piemonte)
Evidenziata come esempio di disciplina che specifica categorie di spesa ammissibili e rafforza il vincolo di destinazione dei fondi ai gruppi per finalità istituzionali.
I.r. 3 ottobre 2012, n. 12 (Regione Piemonte)
Richiamata per confermare la stretta correlazione tra funzioni istituzionali dei gruppi consiliari e l'erogazione delle somme; utilizzata per delimitare le spese non imputabili al fondo.
I.r. 18 aprile 1989, n. 21 (Regione Piemonte)
Citada in relazione alle spese di rappresentanza e difesa: la sua portata è stata interpretata nel senso che la regione può accollare spese legali solo in ipotesi specifiche e non per vicende personali del consigliere.
art. 7, legge 2 maggio 1974, n. 195
Norma che vieta l'utilizzo dei fondi per finanziare il partito; evocata per sottolineare che i fondi non possono essere usati per scopi partitici o personali.
Massime di principio
- I contributi erogati ai gruppi consiliari hanno natura pubblicistica e sono vincolati a finalità istituzionali; non possono essere usati liberamente per attività politiche personali o per incrementare il consenso individuale.
- La legittimità di una spesa rimborsata va valutata sulla base del collegamento funzionale, della congruità, della proporzionalità e della documentazione che ne attesti l'occasione, il destinatario e l'interesse pubblico perseguito.
- La mancanza di giustificativi adeguati o l'assenza di prove concrete che colleghino la spesa a iniziative del gruppo può legittimare il convincimento probatorio in senso accusatorio tramite ragionamento indiziario, senza configurare automatica inversione dell'onere della prova.
- La diffusione di una prassi illegittima non esime il singolo pubblico ufficiale dall'obbligo di diligenza e dalla responsabilità penale se contribuisce alla formazione e sfrutta tale prassi.
- Il concorso dell'extraneus (es. consigliere non capogruppo) nel peculato è configurabile quando il suo apporto (ad esempio la richiesta di rimborso) sia essenziale per la consumazione dell'appropriazione e sia posto con consapevolezza della finalità illecita.
- Le spese possono essere ritenute legittime solo se rivolte a beneficio esterno dell'ente o se espressamente riconducibili ad iniziative del gruppo; spese per uso personale, abbigliamento, cene individuali o per la promozione personale sono tipicamente non rimborsabili.
- Nel giudizio di legittimità non è possibile sostituirsi al sindacato di merito con una diversa, ma alterna, valutazione degli elementi di fatto: le censure basate su rivalutazioni probatorie sono generalmente inammissibili.
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