Ordinanza n. 1846/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di cui alla nota n.333-isp/1/sez.2/upc - prot. n. 0039754 del 7 novembre 2025, notificato in data 9 dicembre 025, con cui il Ministero dell’Interno ha comunicato al ricorrente l’esito negativo della procedura di scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di sostituto commissario tecnico con decorrenza 1° gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo dello scrutinio per merito comparativo per l'avanzamento alla qualifica di sostituto commissario tecnico con decorrenza 1° gennaio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione ministeriale dell'esito negativo della procedura di scrutinio per merito comparativo. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le contestazioni riguardavano, in particolare, la soglia minima di 60 punti stabilita dall'amministrazione per l'idoneità alla promozione, l'attribuzione di zero punti nelle sottocategorie V-A e V-B e la mancata attribuzione di punteggio per la categoria IV. Il ricorrente non ha svolto puntuali deduzioni difensive rispetto all'ultimo deposito dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non irragionevole la soglia di 60 punti fissata dall'amministrazione per l'idoneità alla promozione. Ha inoltre rilevato che l'attribuzione di zero punti nelle sottocategorie V-A e V-B appariva derivare dalla corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione con verbale del 16 ottobre 2025; tali criteri, non espressamente contestati dal ricorrente, non apparivano prima facie irragionevoli. Quanto alla censura relativa alla mancata attribuzione di punteggio per la categoria IV, il TAR ha osservato che anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere la soglia minima necessaria per la promozione. Il giudice ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dell'anonimato e dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la soglia minima di punteggio fissata dall'amministrazione per l'idoneità in una procedura selettiva non è irragionevole quando, allo stato degli atti, non emergano elementi idonei a evidenziarne l'arbitrarietà o l'inadeguatezza.
- L'attribuzione del punteggio può ritenersi prima facie legittima quando risulti coerente con i criteri previamente stabiliti dalla commissione e tali criteri non siano stati specificamente contestati né appaiano manifestamente irragionevoli.
- La censura relativa alla mancata attribuzione di punteggio non presenta adeguato rilievo cautelare quando, anche considerando il punteggio eventualmente spettante, il candidato non potrebbe comunque raggiungere la soglia minima richiesta per la promozione.
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