Cassazione Penale, Ordinanza n. 10166/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata e tentata violazione di domicilio. In ricorso ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il capo relativo al tentativo di ingresso non autorizzato nell'abitazione, ma la censura è stata ritenuta generica perché in realtà mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito. Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e sostenendo che il dedotto stato di ebbrezza avrebbe dovuto essere apprezzato più favorevolmente; anche tale motivo è stato reputato manifestamente infondato e generico, perché si limitava a riproporre argomenti già disattesi dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una censura di merito mascherata da violazione di legge e vizio motivazionale, quindi estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre osservato che il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva congruamente valorizzato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e aveva escluso rilievo favorevole allo stato di ebbrezza dedotto dalla difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
norma incriminatrice del reato per cui la condanna era stata confermata in appello; la sentenza non entra nel merito della sua configurazione ma ne presuppone la sussistenza.
art. 56 c.p.
richiamato in combinazione con l'art. 614 c.p. per il tentativo contestato; la Corte non rivaluta il fatto, ma dichiara inammissibile il ricorso che contestava la responsabilità.
art. 614 c.p.
norma incriminatrice della violazione di domicilio, nella forma tentata contestata al capo b.
art. 133 c.p.
indica i criteri di commisurazione della pena; la Corte ritiene legittima la motivazione della sentenza di merito che ha valorizzato gli elementi ritenuti preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- Le doglianze sulla responsabilità penale devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di argomenti già disattesi dal giudice di merito integra motivo generico o manifestamente infondato.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto in modo congruo e logico dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e non siano dedotti vizi logici o giuridici effettivi.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per evidente carenza dei motivi, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando ricorre colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →